Art. 2 
 
 
Modifica  all'articolo  165  del  codice  penale,   in   materia   di
                 sospensione condizionale della pena 
 
  1. Dopo il terzo comma  dell'articolo  165  del  codice  penale  e'
inserito il seguente: 
  «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320  e  322-bis,  la   sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento  di  una
somma equivalente al  profitto  del  reato  ovvero  all'ammontare  di
quanto   indebitamente   percepito   dal   pubblico    ufficiale    o
dall'incaricato di un pubblico  servizio,  a  titolo  di  riparazione
pecunaria in favore  dell'amministrazione  lesa  dalla  condotta  del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,
nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore  dell'amministrazione
della giustizia, fermo restando il  diritto  all'ulteriore  eventuale
risarcimento del danno». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  165  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 165. (Obblighi del condannato). - La  sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al
          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento
          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di
          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di
          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,
          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna. 
              La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'
          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere
          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti
          nel comma precedente. 
              La  disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica
          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata
          concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. 
              Nei  casi  di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319,  319-ter,  319-quater,  320  e
          322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  equivalente  al
          profitto  del  reato   ovvero   all'ammontare   di   quanto
          indebitamente   percepito   dal   pubblico   ufficiale    o
          dall'incaricato  di  un  pubblico  servizio,  a  titolo  di
          riparazione pecunaria in favore  dell'amministrazione  lesa
          dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato  di
          un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui  all'articolo
          319-ter, in favore  dell'amministrazione  della  giustizia,
          fermo   restando   il   diritto   all'ulteriore   eventuale
          risarcimento del danno. 
              Il giudice nella sentenza stabilisce il  termine  entro
          il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».