Art. 2
Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di
sospensione condizionale della pena
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e'
inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una
somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di
quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione
pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,
nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione
della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale
risarcimento del danno».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 165. (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e
322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque
subordinata al pagamento di una somma equivalente al
profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto
indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di
riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa
dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo
319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,
fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale
risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».