Art. 3 
 
 
Modifica  dell'articolo  317  del  codice  penale,  in   materia   di
                             concussione 
 
  1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato  di
un pubblico servizio che, abusando della  sua  qualita'  o  dei  suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la  reclusione  da
sei a dodici anni».