Art. 3
Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di
concussione
1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni».