Art. 3 Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione 1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni».