Art. 4
Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia
di riparazione pecuniaria
1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di
condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento
di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo
di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,
ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore
dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno».