Art. 5
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da
dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
quindici a ventisei anni».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 416-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».