Art. 7
Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di
corruzione
1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il
pubblico ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 129. (Informazioni sull'azione penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione
anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti
di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
l'informazione e' inviata all'Ordinario della diocesi a cui
appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha
cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione
penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico
ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione
contenente la indicazione delle norme di legge che si
assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si
trova in stato di custodia cautelare.
3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati
previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi
speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per
l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati.
Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un
concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza
agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il
Ministero della salute o il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono
violate. Le sentenze e i provvedimenti definitori di
ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a
cura della cancelleria del giudice che ha emesso i
provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei
primi due periodi del presente comma. I procedimenti di
competenza delle amministrazioni di cui ai periodi
precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l'autorita'
giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in
pendenza del procedimento penale, in conformita' alle norme
vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravita', sanzionate
con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di
impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessita' dell'accertamento dei fatti addebitati, puo'
sospendere il procedimento amministrativo fino al termine
di quello penale, salva la possibilita' di adottare
strumenti cautelari.».