Art. 7 
 
 
Informazione  sull'esercizio  dell'azione  penale  per  i  fatti   di
                             corruzione 
 
  1. All'articolo  129,  comma  3,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i  delitti  di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353  e  353-bis  del  codice  penale,  il
pubblico ministero informa  il  presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  129  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 129.  (Informazioni  sull'azione  penale).  -  1.
          Quando  esercita  l'azione  penale  nei  confronti  di   un
          impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
          ministero informa l'autorita' da cui  l'impiegato  dipende,
          dando  notizia  dell'imputazione.  Quando  si   tratta   di
          personale dipendente dai servizi per le informazioni  e  la
          sicurezza militare  o  democratica,  ne  da'  comunicazione
          anche  al  comitato   parlamentare   per   i   servizi   di
          informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 
              2. Quando l'azione penale e' esercitata  nei  confronti
          di un ecclesiastico o di un religioso del culto  cattolico,
          l'informazione e' inviata all'Ordinario della diocesi a cui
          appartiene l'imputato. 
              3. Quando esercita l'azione penale per un reato che  ha
          cagionato un danno  per  l'erario,  il  pubblico  ministero
          informa il procuratore generale presso la Corte dei  conti,
          dando notizia della imputazione. Quando  esercita  l'azione
          penale per i delitti di cui agli articoli  317,  318,  319,
          319-bis,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,
          346-bis, 353 e  353-bis  del  codice  penale,  il  pubblico
          ministero informa il  presidente  dell'Autorita'  nazionale
          anticorruzione, dando notizia dell'imputazione. 
              3-bis. Il  pubblico  ministero  invia  la  informazione
          contenente la indicazione  delle  norme  di  legge  che  si
          assumono violate anche quando taluno dei soggetti  indicati
          nei commi 1 e 2 e' stato  arrestato  o  fermato  ovvero  si
          trova in stato di custodia cautelare. 
              3-ter. Quando esercita  l'azione  penale  per  i  reati
          previsti nel decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
          ovvero per i reati previsti dal codice penale  o  da  leggi
          speciali comportanti  un  pericolo  o  un  pregiudizio  per
          l'ambiente, il  pubblico  ministero  informa  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
          Regione nel cui territorio  i  fatti  si  sono  verificati.
          Qualora i reati  di  cui  al  primo  periodo  arrechino  un
          concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza
          agroalimentare, il  pubblico  ministero  informa  anche  il
          Ministero della  salute  o  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali.  Il  pubblico  ministero,
          nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono
          violate.  Le  sentenze  e  i  provvedimenti  definitori  di
          ciascun grado di giudizio sono trasmessi  per  estratto,  a
          cura  della  cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso   i
          provvedimenti medesimi, alle amministrazioni  indicate  nei
          primi due periodi del presente  comma.  I  procedimenti  di
          competenza  delle  amministrazioni  di   cui   ai   periodi
          precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto  o  in  parte,
          fatti   in   relazione   ai   quali   procede   l'autorita'
          giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti  anche  in
          pendenza del procedimento penale, in conformita' alle norme
          vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravita', sanzionate
          con la revoca  di  autorizzazioni  o  con  la  chiusura  di
          impianti, l'ufficio competente,  nei  casi  di  particolare
          complessita' dell'accertamento dei fatti  addebitati,  puo'
          sospendere il procedimento amministrativo fino  al  termine
          di  quello  penale,  salva  la  possibilita'  di   adottare
          strumenti cautelari.».