Art. 8
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni
appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette
informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2».
3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il
comma 32 e' inserito il seguente:
«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al
comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato
1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice
amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti
con le regole della trasparenza».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 32 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), come
modificati dalla presente legge, nonche' del comma 32-bis
introdotto da quest'ultima:
«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. (Omissis).
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di
cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui
contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
Commi da 3 a 31. (Omissis).
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti
sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
individua con propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma
11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di
cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione
ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del
giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione,
ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
Commi da 33 a 83. (Omissis).».