Art. 11 
 
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
  processi di ricostruzione dei territori abruzzesi  interessati  dal
  sisma del 6 aprile 2009 
 
  1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei
lavori  relativi  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  territori
abruzzesi interessati dal sisma  del  6  aprile  2009  devono  essere
stipulati  ai   sensi   dell'articolo   67-quater,   comma   8,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134;  in  particolare,  devono  essere
contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere  a),  b),
c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullita' del contratto
stesso. Il direttore dei lavori  attesta,  trasmettendo  copia  della
certificazione ai comuni interessati per  gli  idonei  controlli,  la
regolarita'  del  contratto  stipulato  tra  le  parti.  Si   applica
l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 
  2. Il progettista e il direttore dei lavori non  possono  avere  in
corso ne' avere avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  di  natura
professionale, commerciale o di collaborazione, comunque  denominati,
con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o  ricostruzione,
anche in subappalto. 
  3. I contratti gia' stipulati purche' non in corso  di  esecuzione,
sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, alla previsione del comma 1.  In  caso  di  mancata
conferma della sussistenza  dei  requisiti  accertati  da  parte  del
direttore dei lavori, il committente effettuera' una nuova  procedura
di selezione  dell'operatore  economico  e  l'eventuale  obbligazione
precedentemente assunta e'  risolta  automaticamente  senza  produrre
alcun  obbligo  di  risarcimento  a  carico   del   committente.   Le
obbligazioni precedentemente assunte si  considerano  non  confermate
anche in mancanza della suddetta  verifica  nei  tempi  previsti  dal
presente decreto. 
  4. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di  cui  all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e  successive  modificazioni,  ai  fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottate  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  del  6  aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna
dello stato finale devono essere consegnate  entro  30  giorni  dalla
chiusura dei cantieri. In caso  di  ritardo  agli  amministratori  di
condominio, ai  rappresentanti  di  consorzio  e  ai  commissari  dei
consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per
il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi. 
  6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1656  del  codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della  quota  parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle  tutte  le  clausole  che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore  o  ulteriori
subappalti.  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare   al
committente, copia dei contratti  con  il  nome  del  sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione  o  ricostruzione  non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche  riconducibile  alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'. 
  7.  In  caso  di  fallimento  dell'affidatario  dei  lavori  o   di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonche' nei
casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori  di
riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. 
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza  e  l'efficacia  dei
controlli  antimafia  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti  privati
per  l'esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di   ricostruzione   e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua  verifiche  a  campione,  anche  tramite  la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile  dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
essi collegati.  Nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  dagli  Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici  speciali  informano  la
Guardia di Finanza e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
riscontrate. 
  9. Al fine di razionalizzare il  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,  ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per  settore   di
intervento, predispone  un  programma  pluriennale  degli  interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti  i  sindaci  dei
comuni interessati e la diocesi competente nel  caso  di  edifici  di
culto. Il  programma  e'  reso  operativo  attraverso  piani  annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili  e  nell'osservanza  dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera  del  predetto  Comitato.  In  casi
motivati dall'andamento demografico e dai  fabbisogni  specifici,  il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati  dal  sisma  puo'  prevedere,  con  le
risorse destinate alla  ricostruzione  pubblica,  la  costruzione  di
nuovi edifici. 
  10. Al fine  di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione  degli
edifici pubblici danneggiati dal sisma  del  6  aprile  2009  che  ha
interessato la  regione  Abruzzo,  e'  istituita  la  Stazione  Unica
Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi  colpiti  dal
sisma del 6 aprile 2009, in conformita' al decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  30  giugno  2011,  recante  "Stazione  Unica
Appaltante, in attuazione dell'articolo  13  della  legge  13  agosto
2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  29  agosto  2011,  n.  200,  con  il  compito  di
assicurare: 
    a) l'efficacia, l'efficienza e  l'economicita'  nell'espletamento
delle procedure di evidenza pubblica; 
    b)  l'imparzialita',  la  trasparenza  e  la  regolarita'   della
gestione dei contratti pubblici; 
    c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali; 
    d) il rispetto  della  normativa  in  materia  di  sicurezza  sul
lavoro. 
  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,  culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  lavori  non  possono
essere  iniziati  senza   la   preventiva   autorizzazione   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza  del
decreto legislativo n. 42 del  2004,  i  lavori  non  possono  essere
iniziati senza la  preventiva  autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del  decreto-legge  del  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  una  quota  fissa,
fino a un valore massimo del 4 per cento degli  stanziamenti  annuali
di bilancio, e' destinata,  per  gli  importi  cosi'  determinati  in
ciascun anno, nel  quadro  di  un  programma  di  sviluppo  volto  ad
assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo   in   termini   di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene,  di  ricadute  occupazionali  dirette   e   indirette,   di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al  benessere  dei
cittadini  e  delle  imprese,  a:  a)  interventi   di   adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione  produttiva;
b) attivita' e  programmi  di  promozione  dei  servizi  turistici  e
culturali; c) attivita' di ricerca, innovazione  tecnologica  e  alta
formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali;  e)
azioni di sostegno per l'accesso al credito delle  imprese,  comprese
le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la  banda  larga,  per  cittadini  e  imprese.  Tali
interventi sono realizzati all'interno di un  programma  di  sviluppo
predisposto dalla  Struttura  di  missione  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  giugno  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il  programma  di
sviluppo e' sottoposto al CIPE per  l'approvazione  e  l'assegnazione
delle  risorse.  Il  programma  individua  tipologie  di  intervento,
amministrazioni  attuatrici,  disciplina  del   monitoraggio,   della
valutazione degli interventi in itinere ed ex post,  della  eventuale
revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione
delle medesime. 
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "sui
restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77." 
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al terzo  periodo,  dopo  la  parola:  "titolari"  sono
aggiunte le  seguenti:  "nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri". 
  15. In  relazione  alle  esigenze  connesse  alla  ricostruzione  a
seguito del sisma del 6  aprile  2009,  e'  assegnato  al  comune  de
L'Aquila un contributo straordinario  di  8,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo  e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per  fare  fronte  a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune  de  L'Aquila;
b) per l'importo  di  1  milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  448,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di  0,5  milione  di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare  ai
comuni, diversi da  quello  de  L'Aquila,  interessati  dal  suddetto
sisma. 
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da  13  a  14  di  cui  al
presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.