Art. 12 
 
                    Zone Franche urbane - Emilia 
 
  1. Nell'intero territorio colpito  dall'alluvione  del  17  gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296.   La
perimetrazione della zona franca e' la seguente: comuni di Bastiglia,
Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice  sul  Panaro,
Finale Emilia, comune di Modena limitatamente  alle  frazioni  di  la
Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni
con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi  di
Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni  le  imprese  localizzate
all'interno della zona franca di  cui  al  comma  precedente  con  le
seguenti caratteristiche: 
    a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio  2003,  n.
2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, e avere un reddito lordo nel  2014  inferiore  a  80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; 
    b) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
di cui al  successivo  comma  9,  purche'  la  data  di  costituzione
dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; 
    c) svolgere la propria attivita' all'interno della  zona  franca,
ai sensi di quanto previsto dal comma 3; 
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  3.  Gli  aiuti  di   stato   corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) della Commissione 18  dicembre  2013,  n.
1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" e dal regolamento (CE) della  Commissione  del  18  dicembre
2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis"/ nel settore agricolo. 
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  1  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
comunitari di cui al comma precedente. 
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma  3,  nonche'  nel
rispetto della dotazione finanziaria del fondo di  cui  al  comma  7,
delle seguenti agevolazioni: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU fino a
concorrenza,  per  ciascun  periodo  di  imposta,   dell'importo   di
100.000,00   euro   del   reddito   derivante    dallo    svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  ZFU  nel  limite  di  euro
300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al  valore  della
produzione netta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente  per
il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente articolo e per quello successivo. 
  7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito  in  legge
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016  e'  destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui al presente comma costituisce limite  annuale  per  la  fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al  presente  articolo,
si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  11  luglio  2013,  n.  161,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.