Art. 13 
 
Rimodulazione interventi a favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
               eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  1. Il Presidente della  regione  Lombardia  puo'  destinare,  nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205  milioni  di  euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  b)  ed
f),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  fa  fronte  quanto  a  140
milioni   di   euro    mediante    riduzione    per    l'anno    2015
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni  di  euro  a
valere sulle risorse relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.  Le  predette  risorse  sono  versate  sulla   contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia. 
  3. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  dei  comuni  e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  ridotti  con  le  procedure
previste per il patto regionale verticale,  secondo  quanto  previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati  dagli  enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al  finanziamento  di  interventi  di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti  nei
piani attuativi del Commissario delegato per  la  ricostruzione,  nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015. 
  4. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, le parole  "e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2015"  sono
sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole:  "  la  continuita'  produttiva,"  sono  inserite  le
seguenti: " e dei danni subiti da prodotti in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006  del
Consiglio,  del  20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei  prodotti
agricoli e alimentari,". 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari  a  33,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  si
provvede mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
delle  risorse  relative   all'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.