Art. 15 
 
                        Servizi per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome,
definiscono,  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. 
  2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e  con  le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata  a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla  gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche  attive  del  lavoro  nel
territorio della regione o provincia autonoma. 
  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni  a  statuto  ordinario,  le  parti   possono   prevedere   la
possibilita'  di  partecipazione  del   Ministero   agli   oneri   di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei
limiti di 70 milioni di euro annui, ed  in  misura  proporzionale  al
numero di lavoratori dipendenti a  tempo  indeterminato  direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. 
  4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al  comma
2 e nei limiti temporali e di  spesa  stabiliti  dalle  medesime,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  ad
utilizzare una somma non superiore a 70  milioni  di  euro  annui,  a
carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3. 
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per  l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in  via  di  mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della  stipula
della convenzione di cui al  comma  2,  all'assegnazione  a  ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo  di  rotazione
di cui al comma 4.  Laddove  con  la  medesima  regione  destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla  stipula  della  convenzione
entro il 30 settembre 2015,  e'  operata  una  riduzione  di  importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui  trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della  regione  stessa.
Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui  al
primo periodo del presente comma. 
  6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da "Allo scopo di consentire  il  temporaneo  finanziamento
dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.