Art. 2 Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile 1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazionerisultanti dal rendiconto 2014 nonpossono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente gia' avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, primo periodo, le parole: "escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse; b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: "17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.". 3. Nell'esercizio 2015, glienti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione. 4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni." 5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente gia' presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a valere sul fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione.