Art. 2 
 
 
Disposizioni finalizzate  alla  sostenibilita'  dell'avvio  a  regime
                    dell'armonizzazione contabile 
 
  1. Gli enti locali che non hanno provveduto  nei  termini,  possono
effettuare  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data,   le   quote   libere   e   destinate    del    risultato    di
amministrazionerisultanti  dal  rendiconto  2014  nonpossono   essere
applicate al bilancio di previsione.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011,  e
successive modificazioni, la procedura prevista dal  comma  2,  primo
periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  eventualmente  gia'  avviata,  cessa  di  avere  efficacia  nei
confronti  degli  enti  locali  che  deliberano   il   riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, primo periodo,  le  parole:  "escluse  quelle  che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse; 
    b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
  "17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione  hanno
la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario  al
1° gennaio 2015 di cui al comma 7,  lettera  a),  limitatamente  alla
cancellazione dei residui attivi e passivi che non  corrispondono  ad
obbligazioni   perfezionate,   compilando   il   prospetto   di   cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione  del  risultato  di
amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16
e' disciplinata  la  modalita'  di  ripiano  dell'eventuale  maggiore
disavanzo in non piu' di 30  esercizi  in  quote  costanti,  compreso
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.". 
  3.  Nell'esercizio  2015,  glienti  che  hanno   partecipato   alla
sperimentazione  possono  utilizzare  i  proventi   derivanti   dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un  importo  non  superiore  alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo  e
quello che avrebbero  stanziato  se  non  avessero  partecipato  alla
sperimentazione. 
  4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) da altre fonti di finanziamento  individuate  nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni." 
  5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno  presentato  la  richiesta  di  adesione  alla   procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare  la
quota  di  disavanzo  derivante  dalla  revisione  straordinaria  dei
residui effettuata ai sensi del comma 8,  lettera  e),  del  medesimo
articolo 243-bis, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del  2011  e,  a  tal  fine,
hanno facolta' di rimodulare il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui al  comma  5  dell'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo  n.  267  del  2000  eventualmente  gia'   presentato   e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti. 
  6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a  valere
sul fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato  di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel
risultato di amministrazione.