Art. 3 
 
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni  concernenti
il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 
 
  1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno,  entro  il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei  comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione  Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento  delle
risorse  di  riferimento  per  ciascun  comune  risultanti  dai  dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo  di  spesa  1365  del
bilancio dello Stato e  da  contabilizzare  nei  bilanci  comunali  a
titolo di riscossione di imposta municipale propria. 
  2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di  ciascun  anno
il  Ministero  dell'interno  comunica   all'Agenzia   delle   entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in  misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  dall'imposta
municipale  propria  riscossa  tramite  il  sistema  del   versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate  sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione  per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
  3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole "delle  capacita'  fiscali  nonche'
dei"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "della  differenza  tra   le
capacita' fiscali e i" 
    b) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  "Per  l'anno  2015,
l'ammontare complessivo della  capacita'  fiscale  dei  comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  e'   determinata   in   misura   pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti  ai  predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria  e  di  tributo  per  i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e'  pari  al  45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale." 
  4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo: 
  "La misura della riduzione nei confronti dei singoli  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  e'
determinata  in  misura  proporzionale  alle   risorse   complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
    a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria
di competenza comunale ad  aliquota  base  comunicato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, al netto della quota di  alimentazione
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
    b) gettito relativo all'anno  2014  del  tributo  per  i  servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
    c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per  l'anno
2014, come risultante dagli elenchi B e C  allegati  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  1°   dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al  netto
della  riduzione  di  risorse  applicata  per  l'anno  2014  in  base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.".