Art. 3 Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria. 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole "delle capacita' fiscali nonche' dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza tra le capacita' fiscali e i" b) in fine e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale." 4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto il seguente periodo: "La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.".