Art. 4 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore  dei
tempi medi nei pagamenti, del  patto  di  stabilita'  interno  e  dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al  solo  fine  di
consentire  la  ricollocazione  del  personale  delle  province,   in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56, e  successive  modificazioni,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  non
si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma  462,
lettera d), della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d),  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  2. Il personale delle province che alla data del 31  dicembre  2014
si trova in posizione di comando o  distacco  presso  altra  pubblica
amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci
sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa
spesa. 
  3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti ";  e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora  disponibili  delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al  triennio
precedente". 
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento,  si  escludono  i
pagamenti  effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni  di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32,  comma
2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64."