Art. 5 
 
 
              Misure in materia di polizia provinciale 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni di cui  all'articolo  1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al  riordino
delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di  propria
competenza, il personale appartenente  ai  Corpi  ed  ai  servizi  di
polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo  1986,
n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale,  secondo  le  modalita'  e  procedure
definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica  e  della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni  alle  spese  ed  alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la  sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1. 
  3. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale.