Art. 6 Misure per emergenza liquidita' di enti locali impegnati in ripristino legalita' 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di un anno, e' attribuita un'anticipazione di liquidita' fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. 2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze. 3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 4. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzato l' utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1. 5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita', maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, e' effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa. 6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalita', gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilita' di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.