Art. 6 
 
 
Misure  per  emergenza  liquidita'  di  enti  locali   impegnati   in
                        ripristino legalita' 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
risultano  commissariati  ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla  medesima
data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non  piu'  di
un  anno,  e'  attribuita   un'anticipazione   di   liquidita'   fino
all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa,  previa  apposita
istanza dell'ente interessato da presentare  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi.  Qualora  le
istanze superino il predetto  importo  di  40  milioni  di  euro,  le
anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura  proporzionale
alle predette istanze. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di  trenta  anni  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
versamento  ad  appositi   capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei  versamenti  relativi  alla
quota capitale sono  riassegnati  al  fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a  5  anni  in  corso  di  emissione  con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le
somme sono recuperate a  valere  sulle  risorse  a  qualunque  titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnate,  per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. 
  4. Ai fini di cui al comma 1,  e'  autorizzato  l'  utilizzo  delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di  euro
per l'anno 2015, della "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1. 
  5. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita',  maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a  valere  sulla
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  in  ragione  delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a  decorrere  dall'anno  2019  fino  alla  scadenza  di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso  della
stessa. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciale»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  7. Per fronteggiare le esigenze  di  riorganizzazione  strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo  e
di recupero della  legalita',  gli  enti  locali  che  versino  nella
condizione di cui al comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono autorizzati ad assumere,  anche  in  deroga  ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli  90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267;
per tali enti non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il  periodo  di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque  anni
immediatamente successivi alla  scadenza  del  predetto  periodo.  Ai
relativi oneri si  fa  fronte  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione  di
altre spese correnti.