Art. 7 Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione. 3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non puo', in ogni caso, assumere un valore negativo. 4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES". 5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i comuni la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.". 6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2014" . 7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della societa'" e' inserita la seguente: ", consorzio". 9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente: "654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."