Art. 8 
 
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli  enti
                            territoriali 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari"  del  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate,  per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio  in  data  successiva.  Per  le  predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali"  e  per  1.892
milioni di euro della  "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di  2.000  milioni
di euro e' ulteriormente  incrementabile  delle  ulteriori  eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale". 
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  proporzionalmente  alle  richieste  trasmesse,  a
firma del Presidente e del  responsabile  finanziario,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province  autonome  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15  luglio  2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal  criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad  anticipazioni  di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui
all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche'  le  eventuali  somme  conseguenti   a   verifiche   negative
effettuate  dal  Tavolo  di  cui  all'articolo  2,   comma   4,   del
decreto-legge  n.  35  del  2013,  fatte  salve  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle  finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori  eventuali  risorse  resesi  disponibili  nella
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"  di
cui al terzo periodo del comma 1. 
  3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al  comma  2  a  ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte  del  competente
Tavolo di cui al comma 2. 
  4.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al  comma  2,  in  merito  agli
adempimenti di cui all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da  parte  delle  regioni  con
riferimento    alle    anticipazioni    di    liquidita'     ricevute
precedentemente. 
  5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e  servizi  e  i  trasferimenti  di  parte
corrente agli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'  interno,
effettuati a valere delle  anticipazioni  di  liquidita'  erogate  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non  rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1,  comma  463,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  una
quota  delle  somme  disponibili  sul  conto  di  tesoreria  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"  del  Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di  euro,
per la concessione di anticipazioni di  liquidita'  al  fine  di  far
fronte ai pagamenti da parte degli  enti  locali  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei  conti.
Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  periodo  precedente   sono
utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  della  "Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  i  criteri,  i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti  locali  che
non hanno precedentemente  avanzato  richiesta  di  anticipazione  di
liquidita'. 
  8. Le somme di cui  al  comma  7  saranno  erogate  previa  formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per  cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle
relative  registrazioni  contabili  da  parte   degli   enti   locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. 
  10. Per l'anno 2015  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi  530  milioni  di  euro.  Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e'  stabilita,  secondo
una metodologia adottata sentita la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed
autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun
comune,  tenendo  anche  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per  l'anno  2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al  periodo  precedente  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno. 
  11. Ai fini di cui al comma 10, per  l'anno  2015,  e'  autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui,  per  l'importo  di
530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari  a  5.671.000  euro  per
l'anno 2016, a 5.509.686  euro  per  l'anno  2017  e  a  5.346.645  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciale»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite  dalle  parole:
"30 giugno 2015".