Art. 8 Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalita' sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di 2.000 milioni di euro e' ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al terzo periodo del comma 1. 3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2. 4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita'. 8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 10. Per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, e' autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2015".