Art. 9 
 
 
Disposizioni  concernenti  le  regioni  e  in  tema  di  sanita'   ed
                             universita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720". 
  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 488 e' aggiunto il seguente: 
  "488-bis.  In  applicazione  dell'intesa  sancita   in   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26  febbraio  2015,  le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  ai  fini   delle
riduzioni di cui all'articolo  46,  comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  398  del  presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano  ceduto  effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  ai
comuni, alle citta'  metropolitane  e  alle  province  ricadenti  nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e  provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare  le  somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata  del  bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano  tempestivamente  le  necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri  rendiconti
di  tali  operazioni  a  salvaguardia  degli  equilibri  di   finanza
pubblica.". 
  3. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  484  le  parole:  "previste  dal  comma  481"  sono
sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole:
"esclusivamente per pagare i" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per
sostenere pagamenti  in  conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli
relativi ai", le parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il  75  per  cento  ai
comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per  il  75  per  cento  ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.". 
    b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le
seguenti: "e del 30 settembre 2015". 
  4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le  disposizioni  recate
dai commi da 460 a 478, ad esclusione del  comma  465,  si  applicano
anche alla Regione Sardegna.". 
  5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche,  il  disavanzo  al  31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito  autorizzato  e  non
contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio  2014,
puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti,
contestualmente all'adozione di una  delibera  consiliare  avente  ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al  parere  del
collegio dei revisori, nel quale  sono  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  La  quota  del   disavanzo
formatosi nel 2014 e' interamente applicata  all'esercizio  2015.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo,  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  e  al  rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno  semestrale  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 
  6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole:  "Per  le  finalita'  del
presente comma"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ivi  compreso  il
contributo al riacquisto anche da  parte  del  medesimo  ministero  a
valere sulle relative  disponibilita',  fino  a  un  importo  massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,". 
  7. All'articolo 1, comma  431,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Entro il 30 giugno  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 30 novembre 2015"; 
    b) dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo," sono inserite le seguenti:  "previa  intesa
in sede di Conferenza unificata,". 
  8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, secondo  periodo,  la  parola:  "sentite"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "d'intesa con". 
  9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo  2,  al  comma  1,  la  parola:  "2013",  ovunque
ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  "2017"  e  le  parole:  "da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro  sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2"; 
    b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli  anni  2011  e
2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016"
e le parole: "A  decorrere  dall'anno  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma  3,  le  parole:  "A
decorrere  dall'anno  2013"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A
decorrere dall'anno 2017"; 
    c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere  dall'anno
2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere  dall'anno  2017";
al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016"; 
    d) all'articolo 15,  ai  commi  1  e  5,  la  parola:  "2013"  e'
sostituita dalla seguente: "2017". 
  10. All'articolo 8 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
517, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle
universita'  non  statali  che  gestiscono  policlinici  universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di  diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla  stessa
universita' attraverso la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo amministrativo". 
  11. All'articolo 1, comma 377, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   "La   presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le  strutture  indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei  termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999".