Art. 3 
 
                      Disciplina delle mansioni 
 
  1. L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
    «2103. Prestazione  del  lavoro.  -  Il  lavoratore  deve  essere
adibito alle mansioni per le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia  successivamente
acquisito ovvero a  mansioni  riconducibili  allo  stesso  livello  e
categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 
  In caso di  modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali  che
incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  stesso  puo'   essere
assegnato  a  mansioni  appartenenti  al  livello  di   inquadramento
inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale. 
  Il  mutamento  di  mansioni  e'   accompagnato,   ove   necessario,
dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato  adempimento
non determina comunque la nullita' dell'atto  di  assegnazione  delle
nuove mansioni. 
  Ulteriori ipotesi  di  assegnazione  di  mansioni  appartenenti  al
livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima
categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 
  Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento  di
mansioni e' comunicato  per  iscritto,  a  pena  di  nullita',  e  il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione  per  gli
elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento
della precedente prestazione lavorativa. 
  Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma,  o  avanti  alle
commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati  accordi
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e  del
livello   di   inquadramento   e   della    relativa    retribuzione,
nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalita' o  al  miglioramento
delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi  assistere  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 
  Nel caso di assegnazione a  mansioni  superiori  il  lavoratore  ha
diritto  al  trattamento  corrispondente   all'attivita'   svolta   e
l'assegnazione  diviene  definitiva,  salvo  diversa   volonta'   del
lavoratore, ove  la  medesima  non  abbia  avuto  luogo  per  ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo  fissato
dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. 
  Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad
un'altra se non per  comprovate  ragioni  tecniche,  organizzative  e
produttive. 
  Salvo che ricorrano le condizioni di cui al  secondo  e  al  quarto
comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e'
nullo.». 
  2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 3  del  decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE  e
          2000/34/CE concernenti taluni  aspetti  dell'organizzazione
          dell'orario di lavoro): 
              «Art. 3. (Orario  normale  di  lavoro)  -  1.  L'orario
          normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. 
              2. I contratti collettivi di lavoro possono  stabilire,
          ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario
          normale alla durata media delle prestazioni  lavorative  in
          un periodo non superiore all'anno.».