IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n.  240  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 74 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 2 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
  Visto l'articolo 1  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15; 
  Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato
sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma; 
  Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
55; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 18 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per «Ministro» il Ministro della giustizia; 
    b) per «Ministero» il Ministero della giustizia; 
    c) per «decreto legislativo» il  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; 
    d) per «amministrazione centrale» i  dipartimenti,  le  direzioni
generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del
presente decreto; 
    e) per «Direzione regionale» la Direzione generale interregionale
dell'organizzazione giudiziaria; 
    f) per «Direttore regionale» il dirigente generale,  preposto  ad
una Direzione regionale,  scelto  nell'ambito  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
                                     NOTE 
 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento  degli
          archivi notarili) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          giugno 1952, n. 140. 
              - La legge 12 agosto 1962, n.  1311  (Organizzazione  e
          funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero
          di  grazia  e  giustizia)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 5 settembre 1962, n. 224. 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 2. - 3. - 4. (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  446
          (Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari,
          a norma dell'art. 17, comma  1,  della  legge  15  dicembre
          1990, n. 395) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          novembre 1992, n. 274, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  4,
          degli  articoli  5,  16,  17,  18,  19  e   del   comma   3
          dell'articolo 55 del citato decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300: 
              «Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione) - Commi  da
          1. a 3. (Omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              Commi da 4-bis. a 6. (Omissis).». 
              «Art. 5. (I dipartimenti)  -  1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni, di  cui  all'articolo  19
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.». 
              «Art. 16. (Attribuzioni) - 1. Il ministro di  grazia  e
          giustizia e il ministero di  grazia  e  giustizia  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
          giustizia e ministero della giustizia. 
              2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e  i
          compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle  leggi
          e dai regolamenti  in  materia  di  giustizia  e  attivita'
          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
          internazionale in materia civile e penale. 
              3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree funzionali: 
              a)  servizi  relativi   alla   attivita'   giudiziaria:
          gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
              b)   organizzazione   e   servizi   della    giustizia:
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
          amministrativo e dei mezzi e  strumenti  anche  informatici
          necessari; attivita' relative alle competenze del  ministro
          in ordine ai magistrati; studio e  proposta  di  interventi
          normativi nel settore di competenza; 
              c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione
          amministrativa   del   personale   e   dei    beni    della
          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
          detenuti e degli internati; 
              d)   servizi   relativi   alla   giustizia    minorile:
          svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al  ministero
          della  giustizia  in   materia   di   minori   e   gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. 
              4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
          le disposizioni della legge  12  agosto  1962,  n.  1311  e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.». 
              «Art. 17. (Ordinamento) - 1. Il ministero  si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo.». 
              «Art. 18. (Incarichi dirigenziali) - 1. Agli uffici  di
          diretta collaborazione con il ministro ed ai  dipartimenti,
          sono preposti  i  dirigenti  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
          dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
          80,  i   magistrati   delle   giurisdizioni   ordinarie   e
          amministrative, i professori  e  ricercatori  universitari,
          gli avvocati dello Stato, gli  avvocati;  quando  ricorrono
          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
          essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
          ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, come  sostituito  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              2.  Agli   uffici   dirigenziali   generali   istituiti
          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di
          cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15  del  decreto
          legislativo  1998,   n.   80,   ed   i   magistrati   della
          giurisdizione  ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche
          esigenze di servizio, ai  medesimi  uffici  possono  essere
          preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.». 
              «Art. 19. (Magistrati)  -  1.  Il  numero  massimo  dei
          magistrati  collocati  fuori  dal  ruolo   organico   della
          magistratura e destinati al Ministero non deve superare  le
          65 unita'.». 
              «Art.  55.  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore) - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Sino all'attuazione del  comma  1,  con  regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis  dell'articolo  17  della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si  puo'  provvedere  al
          riassetto dell'organizzazione  dei  singoli  ministeri,  in
          conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i
          criteri  ed  i  principi  previsti  dal  presente   decreto
          legislativo. 
              Commi da 4. a 9. (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63
          (Ordinamento della carriera dirigenziale  penitenziaria,  a
          norma della L. 27 luglio 2005, n. 154) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  luglio  2006,  n.  240
          (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e  dei
          dirigenti amministrativi degli  uffici  giudiziari  nonche'
          decentramento su base regionale di  talune  competenze  del
          Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1,  comma
          1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L.
          25 luglio 2005,  n.  1509)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2006, n. 175, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  dal  404  al  416
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              404.  Al   fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
              a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'articolo 28, commi  2,  3  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
              b) alla gestione unitaria del personale e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
              c) alla rideterminazione delle  strutture  periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
              d) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              e)  alla  riduzione   degli   organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
              f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo  da
          assicurare che il  personale  utilizzato  per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime. 
              405. I regolamenti di cui al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
              407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
              a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,  ai
          fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  febbraio
          1998, n. 38, dai competenti uffici centrali  del  bilancio,
          che specifichi, per  ciascuna  modifica  organizzativa,  le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
              b) da un analitico piano operativo asseverato, ai  fini
          di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  con
          indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,  delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 
              408. In coerenza con le disposizioni di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, lettera f). I predetti piani, da  predisporre
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco. 
              409. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica. 
              410. Alle amministrazioni che  non  abbiano  provveduto
          nei tempi previsti alla  predisposizione  degli  schemi  di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto. 
              412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416. 
              413.   Le   direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416  dall'«Unita'  per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le    innovazioni    nella    pubblica     amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni. 
              416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   74   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 74. (Riduzione degli assetti organizzativi) -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008 (406), secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati,  nei  termini  di  cui  al  comma  1,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 404,  lettera  a),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo  anche  ai  Ministeri
          esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25  (Proroga  di  termini
          previsti da disposizioni legislative): 
              «Art.  2.   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale)
          - 1. Al  fine  di  contribuire  alle  iniziative  volte  al
          mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni  di
          comunicazione   nell'ambito    delle    NATO'S    Strategic
          Communications in Afghanistan, e' autorizzata  fino  al  31
          dicembre  2010  la  proroga  della   convenzione   fra   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          l'informazione e  l'editoria,  la  RAI  -  Radiotelevisione
          italiana S.p.A. e la  NewCo  Rai  International,  a  valere
          sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri entro  il  limite  massimo  di  euro
          660.000. 
              2.  Fino   alla   ratifica   del   nuovo   accordo   di
          collaborazione in campo radiotelevisivo tra  la  Repubblica
          italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in  data  5
          marzo 2008, e comunque non oltre il 31  dicembre  2010,  il
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'  autorizzato  ad
          assicurare,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   del
          bilancio della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la
          prosecuzione della fornitura  dei  servizi  previsti  dalla
          apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
          S.p.A., nel limite massimo di spesa gia'  previsto  per  la
          convenzione a legislazione vigente. 
              3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni  2010  e  2011  per  la  proroga  della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  il
          Centro di produzione  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.  224.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2010,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4.   La   gestione   liquidatoria   dell'Ente   irriguo
          Umbro-toscano  cessa  entro  24  mesi  dalla  scadenza  del
          termine di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge
          22 ottobre 2001, n.  381,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  dicembre  2001,  n.  441,  e   successive
          modificazioni, al fine  di  consentire  al  commissario  ad
          acta, nominato con decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali in data 20  novembre  2009,
          di garantire la  continuita'  amministrativa  del  servizio
          pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
          giuridici pendenti sino all'effettivo  trasferimento  delle
          competenze  al  soggetto  costituito  o   individuato   con
          provvedimento  delle   regioni   interessate,   assicurando
          adeguata rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni
          dello Stato. Al termine della  procedura  liquidatoria,  il
          Commissario e' tenuto  a  presentare  il  rendiconto  della
          gestione  accompagnato   dalla   relazione   sull'attivita'
          svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
          gestione liquidatoria di cui  al  periodo  precedente,  non
          dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
              4-bis. Al fine di assicurare  le  agevolazioni  per  la
          piccola proprieta' contadina, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
          a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere  a  favore
          di   coltivatori   diretti   ed    imprenditori    agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
          fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare  (ISMEA),  sono  soggetti  alle
          imposte di registro ed ipotecaria  nella  misura  fissa  ed
          all'imposta catastale nella misura dell'1  per  cento.  Gli
          onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
          meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni  se,
          prima che siano trascorsi cinque anni dalla  stipula  degli
          atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano  di
          coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve  le
          disposizioni di cui all'articolo  11,  commi  2  e  3,  del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,   nonche'
          all'articolo 2 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99,  e  successive   modificazioni.   All'onere   derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari a  40  milioni  di
          euro per l'anno 2010, si provvede mediante  utilizzo  delle
          residue disponibilita' del  fondo  per  lo  sviluppo  della
          meccanizzazione in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  12
          della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale  fine  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
              5. All'articolo 32, comma  5,  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «1° gennaio 2011». 
              6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo  3,
          comma 3-bis, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.  171,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 
              7. All'onere derivante dalla  disposizione  di  cui  al
          comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
          1° ottobre 2005, n.  202,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244,  e   successive
          modificazioni. 
              7-bis. All'articolo  74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1,  alinea,  le  parole:  «ivi  inclusa  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse; 
              b) al comma 4,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «In considerazione  delle  esigenze  generali  di
          compatibilita'  nonche'  degli  assetti  istituzionali,  la
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   assicura   il
          conseguimento  delle   economie,   corrispondenti   a   una
          riduzione degli organici dirigenziali pari al 7  per  cento
          della dotazione di livello dirigenziale generale  e  al  15
          per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
          di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
          Ministri ai sensi del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 303, e successive modificazioni,  che  tengono  comunque
          conto dei  criteri  e  dei  principi  di  cui  al  presente
          articolo». 
              7-ter.  All'onere  conseguente   al   minor   risparmio
          derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma   7-bis,
          quantificato in 2 milioni di  euro,  si  provvede  mediante
          soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
          di cui all'articolo 1, comma 724, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              8.  All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  «31  dicembre
          2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 
              8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
          le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74. 
              8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  si
          provvede con le modalita' indicate al citato  articolo  74,
          comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. 
              8-quater.  Alle   amministrazioni   che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              8-quinquies.  Restano  esclusi  dall'applicazione   dei
          commi da 8-bis a 8-quater le  amministrazioni  che  abbiano
          subito una riduzione delle risorse ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 4, del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102,  e  del  comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   Uffici
          giudiziari, il Dipartimento  della  protezione  civile,  le
          Autorita' di bacino di rilievo nazionale,  il  Corpo  della
          polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Restano  altresi'
          escluse dal divieto di cui  al  comma  8-quater  e  di  cui
          all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102,  le  assunzioni  del  personale  dirigenziale
          reclutato  attraverso  il   corso-concorso   selettivo   di
          formazione bandito dalla Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, con decreto direttoriale del  12  dicembre
          2005, n. 269, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare  in
          via  prioritaria  nell'ambito  delle  ordinarie   procedure
          assunzionali. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri. 
              8-sexies. Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di limitazione delle assunzioni. 
              8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7,  8,  primo  e
          terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
          del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
          del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le  dotazioni  di
          bilancio rese indisponibili ai sensi  del  citato  articolo
          17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
          definitivamente. 
              8-octies.  All'articolo  42-bis,  comma  2,   penultimo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, le parole: «31  marzo  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 maggio 2010». 
              8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10  marzo
          2009  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi
          le norme di cui all'articolo 42-bis  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009,  n.  14;  per  tali  violazioni  le
          scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis  al
          30  settembre  e  al   31   marzo   2009   sono   prorogate
          rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010. 
              8-decies. All'articolo 12,  comma  2,  della  legge  12
          giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
          pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
          di diritto pubblico».». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo): 
              «Art. 1. (Disposizioni per  la  riduzione  della  spesa
          pubblica) - 01. Al fine di consentire alle  amministrazioni
          centrali di pervenire ad una  progressiva  riduzione  della
          spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli
          anni 2012 e 2013, nella misura  delle  risorse  finanziarie
          che si rendono disponibili  in  base  all'articolo  01  del
          presente decreto, le spese di funzionamento  relative  alle
          missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero  sono  ridotte,
          rispettivamente, fino all'1  per  cento  per  ciascun  anno
          rispetto alle  spese  risultanti  dal  bilancio  consuntivo
          relativo all'anno 2010 e  le  dotazioni  finanziarie  delle
          missioni di spesa  di  ciascun  Ministero,  previste  dalla
          legge di bilancio, relative agli interventi,  sono  ridotte
          fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista  dal
          periodo  precedente,  per  gli  stessi  anni  le  dotazioni
          finanziarie per le missioni di spesa per ciascun  Ministero
          previste dalla  legge  di  bilancio,  relative  agli  oneri
          comuni di parte corrente e di conto capitale, sono  ridotte
          fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli
          anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello
          Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun  anno,
          rispetto   alla   spesa   corrispondente   registrata   nel
          rendiconto dell'anno precedente,  di  una  percentuale  non
          superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL  previsto
          dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo  10
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato  nella
          apposita risoluzione parlamentare. 
              02. Al solo scopo di  consentire  alle  amministrazioni
          centrali di  pervenire  al  conseguimento  degli  obiettivi
          fissati al comma 01, in deroga alle  norme  in  materia  di
          flessibilita'  di  cui  all'articolo  23  della  legge   31
          dicembre  2009,  n.  196,  limitatamente   al   quinquennio
          2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di
          finanza pubblica, possono essere  rimodulate  le  dotazioni
          finanziarie  di   ciascuno   stato   di   previsione,   con
          riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7,
          della medesima legge n.  196  del  2009.  La  misura  della
          variazione  deve  essere  tale  da  non   pregiudicare   il
          conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
          sostanziali e, comunque, non puo' essere  superiore  al  20
          per  cento  delle  risorse   finanziarie   complessivamente
          stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa
          di fattore legislativo, e non  superiore  al  5  per  cento
          qualora siano interessate le spese di cui all'articolo  21,
          comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La  variazione
          e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
          l'utilizzo degli stanziamenti di spesa  in  conto  capitale
          per finanziare spese correnti. Gli schemi  dei  decreti  di
          cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento  per
          l'espressione del parere delle Commissioni  competenti  per
          materia e per i profili di carattere finanziario. I  pareri
          devono essere espressi entro quindici giorni dalla data  di
          trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, i decreti possono essere adottati. E'  abrogato
          il comma 14 dell'articolo 10  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              03. Il Governo adotta misure intese a consentire che  i
          provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.
          15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi
          di spesa. 
              1. In anticipazione della riforma volta  ad  introdurre
          nella Costituzione la regola del pareggio di  bilancio,  si
          applicano le disposizioni di cui al  presente  titolo.  Gli
          importi indicati nella tabella di  cui  all'allegato  C  al
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce
          «indebitamento netto», riga «totale», per gli anni  2012  e
          2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000  milioni
          di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri,  da  emanare  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  entro   il   25
          settembre 2011, i predetti importi  sono  ripartiti  tra  i
          Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti  importi  nella
          voce «saldo netto da finanziare». 
              2. All'articolo 10, comma 1, del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono
          soppresse le parole: «e, limitatamente  all'anno  2012,  il
          fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto
          articolo  10,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito   il
          seguente: «Le proposte di riduzione  non  possono  comunque
          riguardare  le  risorse   destinate   alla   programmazione
          regionale   nell'ambito   del    Fondo    per    le    aree
          sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di  cui
          all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196». 
              3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. 
              4. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
          comunque divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto; continuano ad essere  esclusi  dal
          predetto  divieto  gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Fino
          all'emanazione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
          salve le procedure concorsuali e di  mobilita'  nonche'  di
          conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,  commi
          5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001  avviate
          alla predetta data. 
              5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   uffici
          giudiziari, la Presidenza del Consiglio,  le  Autorita'  di
          bacino  di  rilievo  nazionale,  il  Corpo  della   polizia
          penitenziaria,  i  magistrati,   l'Agenzia   italiana   del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 165 del  2001.  Continua  a  trovare
          applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo  periodo  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
          30  luglio  2010,  n.  122.  Restano   ferme   le   vigenti
          disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
              6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n.  98  del
          2011 convertito con legge n. 111 del 2011,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1-ter, le parole:  "del  5  per  cento  per
          l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014",
          sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno
          2012 e del 20 per cento a decorrere  dall'anno  2013";  nel
          medesimo comma, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:
          "Al fine di garantire gli  effetti  finanziari  di  cui  al
          comma  1-quater,  in  alternativa,  anche  parziale,   alla
          riduzione di cui al primo periodo,  puo'  essere  disposta,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la
          rimodulazione  delle  aliquote  delle  imposte   indirette,
          inclusa l'accisa."; 
              b) al comma 1-quater, primo  periodo,  le  parole:  "30
          settembre  2013",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "30
          settembre 2012"; nel  medesimo  periodo,  le  parole:  "per
          l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  l'anno
          2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013". 
              7. All'articolo 10, comma 12, del citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          n. 111 del 2011, dopo il  primo  periodo,  e'  inserito  il
          seguente: «Nella ipotesi prevista  dal  primo  periodo  del
          presente comma ovvero nel caso in cui non siano  assicurati
          gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma  2,
          con  le  modalita'  previste  dal  citato   primo   periodo
          l'amministrazione competente dispone,  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio  pluriennale,  su  comunicazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
          retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili  nella
          misura del 30 per cento». 
              8. All'articolo 20, comma 5, del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  nell'alinea,  le  parole:  "per  gli  anni  2013  e
          successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli  anni
          2012 e successivi"; 
              b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro
          per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
              c) alla lettera b), le parole: "per  1.000  milioni  di
          euro per l'anno 2013  e"  sono  soppresse;  nella  medesima
          lettera, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2014",  sono
          sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
              d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro
          per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per  700
          milioni di euro per l'anno 2012"; nella  medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013"; 
              e) alla lettera d), le parole: "per  1.000  milioni  di
          euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti:  "per
          1.700 milioni di euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima
          lettera, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2014",  sono
          sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013". 
              9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98  del
          2011 convertito con legge n. 111 del 2011,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
          2012»; 
              b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
          2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso;
          nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire  le  parole
          «di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di  cui  al
          primo periodo». 
              10. All'articolo 6 del  decreto  legislativo  6  maggio
          2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, primo periodo, le parole:  "A  decorrere
          dall'anno  2013",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A
          decorrere dall'anno 2012"; 
              b) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  "per  l'anno
          2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e
          2013"; 
              c) al comma 2, le parole: "Fino al 31  dicembre  2012",
          sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
              11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7,  del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,   n.   126,
          confermata dall'articolo  1,  comma  123,  della  legge  13
          dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a   decorrere
          dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  di  cui  al
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E'  abrogato
          l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
          vigenza  del  predetto  articolo  5.  Per   assicurare   la
          razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e  la
          salvaguardia dei criteri di progressivita' cui  il  sistema
          medesimo e' informato, i comuni possono stabilire  aliquote
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  utilizzando  esclusivamente  gli   stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'. Resta  fermo  che
          la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
          1 del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.  360,  e'
          stabilita unicamente in ragione del possesso  di  specifici
          requisiti reddituali e deve essere intesa  come  limite  di
          reddito  al  di  sotto  del  quale  l'addizionale  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta
          e, nel caso di superamento del suddetto limite,  la  stessa
          si applica al reddito complessivo. 
              12. L'importo della manovra prevista dal  comma  8  per
          l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo  fino
          alla   totalita'   delle    maggiori    entrate    previste
          dall'articolo 7, comma 6, in considerazione  dell'effettiva
          applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del  presente
          decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i   comparti
          interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
          regioni a statuto  ordinario,  370  milioni  di  euro  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro  alle  province  e
          520 milioni di euro ai comuni con popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti. La soppressione della misura della  tariffa
          per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17,  comma
          6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
          tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,
          n. 435, recante «Regolamento recante  norme  di  attuazione
          dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
          446,  per  la  determinazione  delle  misure   dell'imposta
          provinciale di  trascrizione»,  ha  efficacia  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, anche  in  assenza  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  citato
          articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del
          2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
          provinciale  di  trascrizione  sono  pertanto   determinate
          secondo quanto previsto per gli atti non soggetti  ad  IVA.
          Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          percepiscono   le   somme   dell'imposta   provinciale   di
          trascrizione conseguentemente loro spettanti. 
              12-bis. Al fine di incentivare  la  partecipazione  dei
          comuni all'attivita' di accertamento  tributario,  per  gli
          anni dal 2012 al 2017, la  quota  di  cui  all'articolo  2,
          comma 10, lettera b),  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento. 
              12-ter.  Al  fine  di  rafforzare   gli   strumenti   a
          disposizione dei comuni per la partecipazione all'attivita'
          di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni»  sono
          inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo  le
          parole:  «soggetti  passivi»  sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' ai relativi consigli tributari»; 
              b) al comma terzo, la parola: «segnala»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»; 
              c) al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»; 
              d) al comma quinto, la  parola:  «puo'»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»; 
              e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie
          locali,  sono  stabiliti  criteri  e   modalita'   per   la
          pubblicazione, sul sito  del  comune,  dei  dati  aggregati
          relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
          riferimento a determinate categorie di contribuenti  ovvero
          di  reddito.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle  entrate
          mette a disposizione dei comuni e  dei  consigli  tributari
          per   favorire   la   partecipazione    all'attivita'    di
          accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
          garantire la necessaria riservatezza». 
              12-quater. 
              13. All'articolo  21,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n.  98,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi:  «Dall'anno  2012  il  fondo  di  cui  al
          presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza
          Stato-regioni, sulla base di criteri  premiali  individuati
          da un'apposita  struttura  paritetica  da  istituire  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  La
          predetta struttura svolge  compiti  di  monitoraggio  sulle
          spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico  locale.
          Il 50 per cento delle risorse puo'  essere  attribuito,  in
          particolare, a favore degli  enti  collocati  nella  classe
          degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di  virtuosita'  e'
          comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei  servizi
          di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». 
              14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98  del
          2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1,
          e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto  dal
          comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente  sottoposto
          alla vigilanza dello Stato non sia deliberato  nel  termine
          stabilito dalla  normativa  vigente,  ovvero  presenti  una
          situazione di disavanzo  di  competenza  per  due  esercizi
          consecutivi, i relativi organi, ad eccezione  del  collegio
          dei revisori  o  sindacale,  decadono  ed  e'  nominato  un
          commissario con le modalita' previste dal citato  comma  1;
          se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina  di
          un nuovo commissario. Il commissario approva  il  bilancio,
          ove  necessario,  e  adotta  le   misure   necessarie   per
          ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio'
          non sia possibile, il commissario  chiede  che  l'ente  sia
          posto in liquidazione coatta amministrativa  ai  sensi  del
          comma 1. Nell'ambito delle  misure  di  cui  al  precedente
          periodo il commissario puo' esercitare la facolta'  di  cui
          all'articolo 72, comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n 112, convertito con legge 6 agosto  2008,  n.  133,
          anche nei confronti del personale che non  abbia  raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 
              15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
          del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122
          del  2010,  dopo  la  parola:  «emesse»  sono  inserite  le
          seguenti:  «o  contratte»,  dopo  le   parole:   «concedere
          prestiti» sono inserite le  seguenti:  «o  altre  forme  di
          assistenza finanziaria» e  dopo  le  parole:  «9-10  maggio
          2010» sono inserite le seguenti: «,  con  l'Accordo  quadro
          tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,». 
              16. Le disposizioni di cui all'articolo 72,  comma  11,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli  anni
          2012, 2013 e 2014. 
              17. All'articolo 16, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  503,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «accogliere  la
          richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere  in
          servizio il dipendente»; nel medesimo periodo,  la  parola:
          «richiedente», e' sostituita dalla seguente: «dipendente»; 
              b) al terzo periodo, le parole: «La domanda  di»,  sono
          sostituite dalle seguenti: «La disponibilita' al»; 
              c)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «presentano   la
          domanda», sono sostituite  dalle  seguenti:  «esprimono  la
          disponibilita'». 
              18. Al fine di assicurare la  massima  funzionalita'  e
          flessibilita',   in   relazione   a    motivate    esigenze
          organizzative,  le   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale
          appartenente  alla  carriera  prefettizia   ovvero   avente
          qualifica dirigenziale,  il  passaggio  ad  altro  incarico
          prima  della  data  di  scadenza  dell'incarico   ricoperto
          prevista dalla normativa o dal contratto. In  tal  caso  il
          dipendente  conserva,   sino   alla   predetta   data,   il
          trattamento economico in godimento a  condizione  che,  ove
          necessario,  sia  prevista  la  compensazione  finanziaria,
          anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e
          di risultato o di altri fondi analoghi. 
              19.  All'articolo  30,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le
          seguenti parole: "; il trasferimento puo'  essere  disposto
          anche se la vacanza sia presente in area diversa da  quella
          di  inquadramento  assicurando  la  necessaria  neutralita'
          finanziaria.". 
              20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022»,
          «2023», «2024», «2025», «2031»  e  «2032»  sono  sostituite
          rispettivamente dalle  seguenti:  «2014»,  «2015»,  «2016»,
          «2017», «2018», «2019», «2025» e «2026». 
              21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
          decorrere dalla predetta data  all'articolo  59,  comma  9,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole  «anno
          scolastico  e  accademico»  sono  inserite   le   seguenti:
          «dell'anno successivo». Resta  ferma  l'applicazione  della
          disciplina  vigente  prima  dell'entrata  in   vigore   del
          presente comma per i soggetti che maturano i requisiti  per
          il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
              22. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
          i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
          data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
          convertito con modificazioni con legge 28 maggio  1997,  n.
          140, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al  comma  2  le  parole  "decorsi  sei  mesi  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro." sono  sostituite  dalle
          seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla  cessazione  del
          rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione  dal  servizio
          per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  o  di  servizio
          previsti   dagli   ordinamenti   di    appartenenza,    per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; 
              b) al comma 5 sono soppresse le seguenti  parole:  "per
          raggiungimento dei limiti di eta' o  di  servizio  previsti
          dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  per  collocamento  a
          riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
          massima di servizio prevista dalle  norme  di  legge  o  di
          regolamento applicabili nell'amministrazione,". 
              23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
          prima dell'entrata in vigore del comma 22  per  i  soggetti
          che hanno maturato i requisiti per il  pensionamento  prima
          della data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
          limitatamente al personale per il quale la  decorrenza  del
          trattamento pensionistico e' disciplinata in base al  comma
          9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  per  i  soggetti
          che hanno maturato i requisiti per il  pensionamento  entro
          il 31 dicembre 2011. 
              23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani  di  rientro
          per le quali in  attuazione  dell'articolo  1,  comma  174,
          quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e'
          stato applicato il blocco  automatico  del  turn  over  del
          personale del servizio sanitario regionale, con decreto del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  su
          richiesta della regione interessata, puo'  essere  disposta
          la  deroga  al  predetto  blocco  del  turn  over,   previo
          accertamento, in sede  congiunta,  da  parte  del  Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica    degli    adempimenti    regionali,    di    cui
          rispettivamente  agli   articoli   9   e   12   dell'intesa
          Stato-regioni  del  23  marzo   2005,   sentita   l'Agenzia
          nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),  della
          necessita' di procedere alla suddetta  deroga  al  fine  di
          assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza, il conseguimento di  risparmi  derivanti  dalla
          corrispondente   riduzione   di   prestazioni   di   lavoro
          straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
          la  compatibilita'  con  la  ristrutturazione  della   rete
          ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
          programmati nel piano  di  rientro,  ovvero  nel  programma
          operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento
          dell'equilibrio di bilancio. 
              24.  A  decorrere  dall'anno  2012  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre
          dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in
          cui ricorrono le  festivita'  introdotte  con  legge  dello
          Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche'
          le  celebrazioni  nazionali  e  le  festivita'  dei   Santi
          Patroni,  ad  esclusione  del  25   aprile,   festa   della
          liberazione, del 1º maggio,  festa  del  lavoro,  e  del  2
          giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che,
          sulla base della piu' diffusa  prassi  europea,  le  stesse
          cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la
          prima domenica immediatamente successiva ovvero  coincidano
          con tale domenica. 
              25. La dotazione del fondo per  interventi  strutturali
          di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro. 
              26. All'articolo 78,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  dopo  il  terzo  periodo  e'
          inserito il seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli
          articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267,  per  procedere  alla  liquidazione  degli  importi
          inseriti nel piano di rientro e  riferiti  ad  obbligazioni
          assunte alla data del 28 aprile 2008,  e'  sufficiente  una
          determinazione  dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione
          dell'avvenuta   assistenza   giuridico-amministrativa   del
          segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
              26-bis. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo
          78 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita'
          dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  nonche'  alla
          separatezza   dei   rispettivi   bilanci   delle   gestioni
          commissariale  e  ordinaria,   le   attivita'   finalizzate
          all'attuazione del piano di rientro di cui al comma  4  del
          medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a
          societa'    totalmente    controllate,    direttamente    o
          indirettamente, dallo Stato. Con apposita  convenzione  tra
          il  Commissario  straordinario,  titolare  della   gestione
          commissariale,  e  la   societa'   sono   individuate,   in
          particolare,  le  attivita'  affidate  a  quest'ultima,  il
          relativo   compenso,   nei   limiti   di   spesa   previsti
          dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del
          2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
          2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo. 
              26-ter. La dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di  24  milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 e di 30 milioni di euro  per  l'anno  2013.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 14,  comma  14-bis,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              26-quater. Il Commissario di cui  ai  commi  precedenti
          non puo' essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale. 
              27. Il comma 17 dell'articolo 14 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito  dal  seguente:
          "17.  Il  Commissario  straordinario   del   Governo   puo'
          estinguere, nei limiti  dell'articolo  2  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  18  marzo  2011,  i
          debiti della gestione commissariale  verso  Roma  Capitale,
          diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad  avvenuta
          deliberazione del bilancio di previsione per gli anni  2011
          -  2013,  con  la  quale  viene  dato  espressamente   atto
          dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione  delle  misure
          occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate  a
          garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
          ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato
          giudizio sull'adeguatezza  ed  effettiva  attuazione  delle
          predette  misure  da  parte   dell'organo   di   revisione,
          nell'ambito  del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
          previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
          239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.". 
              28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n.
          111 del 2011e'  integrata  con  un  esperto  designato  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  «della
          Confederazione  generale  dell'industria   italiana»   sono
          inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia». 
              29. 
              30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge  15
          luglio 2011, n. 111,  si  applica  la  disciplina  prevista
          dall'articolo 8, comma 2 della legge  15  luglio  2002,  n.
          145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di
          collocamento  in  aspettativa,  della  disciplina  di   cui
          all'articolo  7-vicies  quinquies  del   decreto-legge   31
          gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005,  n.
          43, alle fattispecie ivi indicate. 
              31. 
              32. All'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo:  "Nell'ipotesi  prevista  dal  terzo  periodo  del
          presente comma, ai fini della liquidazione del  trattamento
          di   fine   servizio,    comunque    denominato,    nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni.". La disposizione del presente comma si applica  agli
          incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto nonche' agli  incarichi  aventi
          comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 
              33. All'articolo 1, comma 2, del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il
          primo periodo e' sostituito dal seguente: "La  disposizione
          di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli
          incarichi  negli  organismi,  enti  e  istituzioni,   anche
          collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche
          ai  segretari  generali,  ai  capi  dei  dipartimenti,   ai
          dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti
          e ai  titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
          amministrazioni centrali dello Stato.". 
              33-bis. All'articolo 36 del regio decreto  18  novembre
          1923, n. 2440, il terzo comma  e'  abrogato  e  il  secondo
          comma e' sostituito dal seguente: 
              «Le somme stanziate per spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
              «Art. 2. (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni) - 1. Gli uffici  dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici di cui all'articolo 70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
          a d) del presente articolo; il predetto personale, ove  non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1º gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1º  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per
          il rinnovo degli incarichi. 
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le
          strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  le  amministrazioni
          interessate   dalla   riduzione   disposta    dall'articolo
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che ha provveduto alla riduzione con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  15  giugno
          2012. 
              8. Per il personale degli enti locali si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 
              9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
          di livello dirigenziale generale e non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16
          del   presente   articolo   si   applicano    anche    alle
          amministrazioni  interessate  dagli  articoli  23-quater  e
          23-quinquies. 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
              14. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis.  All'articolo  23,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per  le
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono  aggiunte  le
          seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,  ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale». 
              16. Per favorire i processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
              17. Nell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». 
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi  dell'articolo  9»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «previa  informazione   delle
          organizzazioni sindacali rappresentative ove  prevista  nei
          contratti di cui all'articolo 9»; 
              b) dopo il primo periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:
          «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
              19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
              20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinquies,  fino  al   31
          dicembre  2012  alle  Agenzie  fiscali   non   si   applica
          l'articolo 19, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano  incarichi
          di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
          citato articolo  19  a  soggetti  gia'  titolari  di  altro
          incarico   presso   le   predette    Agenzie    o    presso
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
              20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
              20-quater.  All'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4,  dopo  la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
              b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
              «5-bis. Il compenso stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
              c) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Compensi
          per gli amministratori e per i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
          si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.». 
              -  Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              «Art.  2.  (Disposizioni  in  tema  di  accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale) - Commi da 1. a 6. (Omissis). 
              7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche previste  dallo  stesso  articolo  2  del  citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'articolo
          2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1,  comma  406,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
          2014. 
              Commi da 8. a 13-septies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              «Art. 1. (Proroga di termini in materia di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni) - Commi da 1. a 5. (Omissis). 
              6.  All'articolo  2,  comma  7,  ultimo  periodo,   del
          decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125  ,  le
          parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle  seguenti:
          «28 febbraio 2014». I nuovi  assetti  organizzativi,  fermo
          restando  lo  svolgimento  delle  funzioni  demandate  alle
          strutture, non devono in ogni  caso,  nel  loro  complesso,
          determinare maggiori oneri o  minori  risparmi  rispetto  a
          quanto prescritto dall'  articolo  2  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135 , e successive modificazioni. 
              Commi da 8 a 14. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art. 16. (Riorganizzazione dei Ministeri e  interventi
          in agricoltura) - Commi da 1. a 3. (Omissis). 
              4. Al solo fine di realizzare  interventi  di  riordino
          diretti ad assicurare ulteriori riduzioni  della  spesa,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi
          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono
          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I
          decreti  previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. Il termine di cui  al  primo  periodo  si  intende
          rispettato se entro la  medesima  data  sono  trasmessi  al
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze gli schemi di decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri. 
              Commi da 5. a 9. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis  dell'articolo  2
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «Art. 2. (Incarichi direttivi ai magistrati) - Commi da
          1. a 4. (Omissis). 
              4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole:  "15  luglio  2014"
          sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014".». 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  6  marzo
          2001, n. 55 (Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
          della giustizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16
          marzo 2001, n. 63. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'articolo  18  del  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300  vedi  nelle  note  alle
          premesse.