Art. 2 
 
                              Principi 
 
  1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto si uniformano  ai
seguenti principi: 
  a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e  contabile
delle imprese ferroviarie; 
  b)   indipendenza   delle   funzioni   essenziali    del    gestore
dell'infrastruttura,  separazione   contabile   o   costituzione   di
strutture  aziendali  autonome   e   distinte,   sotto   il   profilo
patrimoniale  e  contabile,  per  la   gestione   dell'infrastruttura
ferroviaria e per l'esercizio dell'attivita'  di  trasporto  a  mezzo
ferrovia; 
  c) liberta' di accesso al mercato  dei  trasporti  di  merci  e  di
passeggeri per  ferrovia  da  parte  delle  imprese  ferroviarie,  in
conformita' alle prescrizioni contenute nelle  direttive  dell'Unione
europea e negli articoli 56 e seguenti del TFUE, a  condizioni  eque,
non discriminatorie e trasparenti e tali  da  garantire  lo  sviluppo
della concorrenza nel settore ferroviario; 
  d) possibilita' di risanamento della  struttura  finanziaria  delle
imprese di proprieta' pubblica o controllate di settore, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 9  della  direttiva  2012/34/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  fatta  salva  la   normativa
dell'Unione sugli aiuti di Stato e a norma degli articoli 93,  107  e
108 TFUE. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
          (Testo consolidato con le modifiche apportate dal  Trattato
          di Lisbona 13 dicembre 2007), e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          9 maggio 2008, n. C 115. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.