Art. 2 Principi 1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto si uniformano ai seguenti principi: a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie; b) indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura, separazione contabile o costituzione di strutture aziendali autonome e distinte, sotto il profilo patrimoniale e contabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia; c) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di merci e di passeggeri per ferrovia da parte delle imprese ferroviarie, in conformita' alle prescrizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea e negli articoli 56 e seguenti del TFUE, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario; d) possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle imprese di proprieta' pubblica o controllate di settore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato e a norma degli articoli 93, 107 e 108 TFUE. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 2: Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse.