Art. 2 
 
Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti
  liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 36 del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 36 (Semplificazioni di adempimenti per il settore
          petrolifero).  -  1.  Il  comma  9  dell'articolo  57   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione  dei
          siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
          caso  di  chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro
          trasformazione  in  depositi,  i   sistemi   di   sicurezza
          operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
          senza  necessita'   di   procedere   contestualmente   alla
          bonifica, previa autorizzazione del progetto di  riutilizzo
          delle aree interessate, attestante la non compromissione di
          eventuali  successivi  interventi  di  bonifica,  ai  sensi
          dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, e successive modificazioni». 
              2.  All'articolo  57,  comma  2,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 4 aprile 2012, n. 35, recante  «Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazioni e di sviluppo» dopo le parole
          «il Ministero delle infrastrutture e dei  Trasporti»,  sono
          inserite  le   seguenti:   «limitatamente   agli   impianti
          industriali   strategici   e    relative    infrastrutture,
          disciplinati   dall'articolo   52    del    Codice    della
          Navigazione». 
              3.  All'articolo  57,  comma  4,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  aprile  2012,  n.  35,»  sostituire   le   parole
          «eventualmente previsti» con le  seguenti  «previsti  dalla
          legislazione   ambientale»,   e   sostituire   le    parole
          «centottanta giorni»  con  le  seguenti  «novanta  giorni».
          (174) 
              4. All'articolo 57, dopo il comma 15,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto  legislativo
          3  aprile  2006,  n.   152   e   successive   modifiche   e
          integrazioni, all'articolo 252,  comma  4,  sono  aggiunte,
          infine, le seguenti parole: "il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  adotta  procedure
          semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
          rete di distribuzione carburanti".». 
              5. Dopo l'articolo  57  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012,  n.  35,  e'  inserito  il  seguente  articolo
          aggiuntivo: 
              «Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia
          di infrastrutture strategiche,  impianti  di  produzione  a
          ciclo continuo e  impianti  per  la  fornitura  di  servizi
          essenziali). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle A e B
          del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n.  329  non  si
          applicano agli impianti  di  produzione  a  ciclo  continuo
          nonche' a quelli per la fornitura  di  servizi  essenziali,
          monitorati in continuo e ricadenti, ambedue  le  tipologie,
          nel campo  di  applicazione  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e
          integrazioni. Sotto  la  responsabilita'  dell'utilizzatore
          deve essere accertata, da un organismo  notificato  per  la
          direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a  pressione,
          la sostenibilita' della diversa periodicita'  in  relazione
          alla situazione esistente  presso  l'impianto.  Sulla  base
          dell'accertamento,  qualora  le  condizioni  di   sicurezza
          accertate  lo  consentano,  potra'  essere  utilizzata  una
          periodicita' incrementale non superiore ad anni 3  rispetto
          a  quelle  previste  per  legge.   La   documentazione   di
          accertamento deve essere conservata  dall'utilizzatore  per
          essere presentata, a richiesta,  agli  Enti  preposti  alle
          verifiche periodiche di sicurezza espletate dai  competenti
          organi territoriali. 
              2. Per  le  infrastrutture  e  insediamenti  strategici
          individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera  i),
          della legge 23 agosto 2004, n.  239,  per  gli  impianti  a
          ciclo continuo e per  quelli  che  rivestono  carattere  di
          pubblica utilita' o servizio  essenziale,  in  presenza  di
          difetti  che  possono  pregiudicare   la   continuita'   di
          esercizio  di  un'attrezzatura,  a  giudizio  e  sotto   la
          responsabilita'    dell'utilizzatore,    possono     essere
          effettuati interventi temporanei di riparazione, anche  con
          attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a  mantenere  la
          stabilita' strutturale  dell'attrezzatura  e  garantire  il
          contenimento  delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di
          ulteriore esercizio fino alla  data  di  scadenza  naturale
          della  verifica  periodica   successiva   alla   temporanea
          riparazione. Tali temporanee  riparazioni  sono  effettuate
          secondo  le   specifiche   tecniche   previste   ai   sensi
          dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1° dicembre
          2004,   n.   329,   o   norme    tecniche    internazionali
          riconosciute». 
              6. (abrogato). 
              7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo 29 giugno 2010, n. 128,  dopo  le  parole  «ove
          producano emissioni in atmosfera» sono aggiunte le seguenti
          «e  non  risultino  adeguati  alle  prescrizioni   di   cui
          all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».". 
              La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
          recante misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
          S.O.