Art. 6 
 
 
                      Autotutela amministrativa 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. Qualora sia possibile conformare  l'attivita'  intrapresa  e  i
suoi effetti alla normativa  vigente,  l'amministrazione  competente,
con atto motivato, invita il  privato  a  provvedere,  disponendo  la
sospensione  dell'attivita'  intrapresa  e  prescrivendo  le   misure
necessarie con la fissazione di un termine  non  inferiore  a  trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione  delle
misure stesse, decorso il suddetto termine,  l'attivita'  si  intende
vietata. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  primo   periodo,   ovvero   di   cui   al   comma   6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal  medesimo  comma  3  in  presenza   delle   condizioni   previste
dall'articolo 21-nonies»; 
    b) all'articolo 21: 
      1) al comma  1,  la  parola:  «denuncia»  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 21-quater, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di  annullamento
di cui all'articolo 21-nonies.»; 
    d) all'articolo 21-nonies: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «entro un  termine  ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto  mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di  autorizzazione  o  di
attribuzione  di  vantaggi  economici,  inclusi  i  casi  in  cui  il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I provvedimenti amministrativi  conseguiti  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione  anche  dopo
la scadenza del termine di diciotto mesi di cui  al  comma  1,  fatta
salva l'applicazione delle sanzioni  penali  nonche'  delle  sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  il  comma
136 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          vedasi nelle note all'art. 3. 
               Per il testo dell'articolo 19  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, come modificato dalla presente legge,  vedasi
          nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21. (Disposizioni  sanzionatorie)  -  1.  Con  la
          segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e  20
          l'interessato   deve   dichiarare   la   sussistenza    dei
          presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso  di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi  effetti
          a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed
          il  dichiarante  e'  punito  con   la   sanzione   prevista
          dall'articolo 483 del codice penale,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 21-quater della legge
          7 agosto 1990,  n.  241,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  21-quater.  (Efficacia   ed   esecutivita'   del
          provvedimento) - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci
          sono eseguiti immediatamente, salvo  che  sia  diversamente
          stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
              2. L'efficacia ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento
          amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
          il tempo strettamente necessario, dallo stesso  organo  che
          lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla  legge.
          Il termine della  sospensione  e'  esplicitamente  indicato
          nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere  prorogato   o
          differito  per  una  sola  volta,   nonche'   ridotto   per
          sopravvenute esigenze. La  sospensione  non  puo'  comunque
          essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
          del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.». 
              Per il testo  dell'articolo  21-nonies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente  legge,
          vedasi nelle Note all'art. 2. 
              Il testo del comma 136 dell'articolo 1 della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2005)  ,  abrogato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.