Art. 7 
 
Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di
  prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,  n.
190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  ridefinizione  e  precisazione  dell'ambito   soggettivo   di
applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; 
    b) previsione di misure organizzative,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche ai fini  della  valutazione  dei
risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale  dell'ente  di
appartenenza delle informazioni concernenti: 
      1) le fasi dei procedimenti  di  aggiudicazione  ed  esecuzione
degli appalti pubblici; 
      2) il tempo medio di attesa per  le  prestazioni  sanitarie  di
ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 
      3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi,   prestazioni   professionali   e   forniture,   l'ammontare
complessivo  dei  debiti  e  il  numero  delle  imprese   creditrici,
aggiornati periodicamente; 
      4) le determinazioni dell'organismo di valutazione; 
    c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in  capo  alle
amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di
verifica, controllo e sanzioni; 
    d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione  del
Piano  nazionale  anticorruzione,  dei  piani  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  relazione  annuale   del   responsabile   della
prevenzione della corruzione,  anche  attraverso  la  modifica  della
relativa  disciplina  legislativa,  anche  ai  fini  della   maggiore
efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione
per settori e dimensioni, del  coordinamento  con  gli  strumenti  di
misurazione    e    valutazione     delle     performance     nonche'
dell'individuazione dei principali  rischi  e  dei  relativi  rimedi;
conseguente   ridefinizione   dei   ruoli,   dei   poteri   e   delle
responsabilita' dei soggetti interni che  intervengono  nei  relativi
processi; 
    e)   razionalizzazione   e   precisazione   degli   obblighi   di
pubblicazione  nel  sito  istituzionale,  ai  fini  di  eliminare  le
duplicazioni  e  di  consentire  che  tali  obblighi  siano   assolti
attraverso la pubblicita' totale o parziale di banche  dati  detenute
da pubbliche amministrazioni; 
    f)  definizione,  in  relazione  alle  esigenze   connesse   allo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 31 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  dei  diritti  dei  membri  del  Parlamento   inerenti
all'accesso   ai   documenti   amministrativi   e    alla    verifica
dell'applicazione  delle  norme  sulla  trasparenza   amministrativa,
nonche'  dei  limiti  derivanti  dal  segreto  o   dal   divieto   di
divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi  pubblici
e privati; 
    g) individuazione dei soggetti competenti  all'irrogazione  delle
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza; 
    h) fermi restando gli obblighi di  pubblicazione,  riconoscimento
della liberta' di informazione  attraverso  il  diritto  di  accesso,
anche  per  via  telematica,  di  chiunque,  indipendentemente  dalla
titolarita' di situazioni giuridicamente  rilevanti,  ai  dati  e  ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i  casi  di
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e  nel
rispetto dei limiti relativi alla  tutela  di  interessi  pubblici  e
privati,  al  fine  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche;  semplificazione  delle  procedure  di  iscrizione
negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi  ed  esecutori  di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai
sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
e successive modificazioni, con modifiche della relativa  disciplina,
mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati  delle
amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un
sistema di  monitoraggio  semestrale,  finalizzato  all'aggiornamento
degli elenchi costituiti presso le Prefetture -  Uffici  territoriali
del Governo; previsione di sanzioni a  carico  delle  amministrazioni
che  non  ottemperano  alle  disposizioni  normative  in  materia  di
accesso,   di   procedure   di   ricorso   all'Autorita'    nazionale
anticorruzione in materia di accesso civico e in materia  di  accesso
ai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionale
ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
successive modificazioni. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui
all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  il
Governo e' delegato ad  adottare,  entro  otto  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per la  ristrutturazione  e  la  razionalizzazione  delle
spese relative alle prestazioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera i-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese  anteriormente
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione delle voci di listino per prestazioni  obbligatorie,
tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei  servizi,  in  modo  da
conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per  cento  rispetto
alle  tariffe  stabilite  con   il   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
104 del 7 maggio 2001; 
    b) adozione di un tariffario per le prestazioni  funzionali  alle
operazioni  di  intercettazione  sulla  base  del  costo  medio   per
tipologia di prestazione  rilevato  dall'amministrazione  giudiziaria
nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio  di  spesa
complessivo pari almeno al 50 per cento; 
    c) definizione dei criteri e delle  modalita'  per  l'adeguamento
delle  spettanze  relative  alle  operazioni  di  intercettazione  in
conseguenza   delle   innovazioni   scientifiche,   tecnologiche    e
organizzative; 
    d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche
al fine di velocizzare le operazioni di pagamento; 
    e)   abrogazione   di   ogni   altra   disposizione    precedente
incompatibile con i principi di cui al presente comma. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  3  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere
del Consiglio di Stato, che e' reso  nel  termine  di  quarantacinque
giorni dalla data di  trasmissione  di  ciascuno  schema  di  decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere.  Lo
schema di ciascun decreto legislativo  e'  successivamente  trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data   di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
3 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui ai  commi  1  e  3,  il  Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale5 aprile 2013, n. 80. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  35,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              "35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  il  riordino  della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione
          delle disposizioni vigenti, ovvero mediante  la  previsione
          di nuove forme di pubblicita', nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni  che
          prevedono  obblighi   di   pubblicita'   a   carico   delle
          amministrazioni pubbliche; 
              b) previsione di forme di  pubblicita'  sia  in  ordine
          all'uso  delle  risorse  pubbliche  sia  in   ordine   allo
          svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; 
              c) precisazione degli obblighi di pubblicita'  di  dati
          relativi ai titolari di incarichi  politici,  di  carattere
          elettivo o comunque di esercizio  di  poteri  di  indirizzo
          politico,  di  livello  statale,  regionale  e  locale.  Le
          dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di  cui
          alla lettera a)  devono  concernere  almeno  la  situazione
          patrimoniale   complessiva   del   titolare   al    momento
          dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il  secondo  grado  di  parentela,  nonche'  tutti  i
          compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; 
              d) ampliamento delle ipotesi di  pubblicita',  mediante
          pubblicazione nei siti web istituzionali,  di  informazioni
          relative ai titolari  degli  incarichi  dirigenziali  nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sia con riferimento a quelli che  comportano
          funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
          agli incarichi di responsabilita' degli uffici  di  diretta
          collaborazione; 
              e) definizione di  categorie  di  informazioni  che  le
          amministrazioni devono  pubblicare  e  delle  modalita'  di
          elaborazione dei relativi formati; 
              f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti  e
          le informazioni di cui al presente comma anche  in  formato
          elettronico elaborabile e in formati di  dati  aperti.  Per
          formati di dati aperti si devono intendere  almeno  i  dati
          resi  disponibili  e  fruibili  on  line  in  formati   non
          proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
          riutilizzo anche a fini  statistici  e  la  ridistribuzione
          senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
          diverse dall'obbligo di citare la fonte  e  di  rispettarne
          l'integrita'; 
              g)  individuazione,  anche  mediante   integrazione   e
          coordinamento della disciplina vigente, della durata e  dei
          termini  di  aggiornamento   per   ciascuna   pubblicazione
          obbligatoria; 
              h)   individuazione,   anche   mediante   revisione   e
          integrazione    della     disciplina     vigente,     delle
          responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,  ritardato
          o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  31  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124 recante "Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto": 
              «Art.  31.  (Funzioni   di   controllo   del   Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 
              1.  Nell'espletamento  delle   proprie   funzioni,   il
          Comitato parlamentare per  la  sicurezza  della  Repubblica
          procede  al  periodico   svolgimento   di   audizioni   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, dei  Ministri  facenti  parte  del
          CISR, del  direttore  generale  del  DIS  e  dei  direttori
          dell'AISE e dell'AISI. 
              2.  Il  Comitato  ha  altresi'  la  facolta',  in  casi
          eccezionali, di disporre con delibera motivata  l'audizione
          di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza.
          La delibera e' comunicata al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  che,  sotto  la  propria  responsabilita',   puo'
          opporsi   per   giustificati   motivi   allo    svolgimento
          dell'audizione. 
              3. Il  Comitato  puo'  altresi'  ascoltare  ogni  altra
          persona non appartenente al Sistema di informazione per  la
          sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di
          valutazione  ritenuti  utili  ai  fini  dell'esercizio  del
          controllo parlamentare. 
              4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire,  con
          lealta' e completezza, le  informazioni  in  loro  possesso
          concernenti le materie di interesse del Comitato. 
              5. Il  Comitato  puo'  ottenere,  anche  in  deroga  al
          divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
          penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
          inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o  altri
          organi  inquirenti,  nonche'  copie  di  atti  e  documenti
          relativi a indagini e inchieste  parlamentari.  L'autorita'
          giudiziaria puo' trasmettere  copie  di  atti  e  documenti
          anche di propria iniziativa. 
              6.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  tempestivamente
          alla trasmissione della documentazione richiesta  ai  sensi
          del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per
          ragioni di natura istruttoria, la necessita'  di  ritardare
          la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono
          meno, l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza  ritardo  a
          trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha  efficacia  per
          sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde  efficacia  dopo
          la chiusura delle indagini preliminari. 
              7. Il Comitato puo' ottenere, da parte di  appartenenti
          al Sistema di informazione per la sicurezza, nonche'  degli
          organi  e  degli  uffici  della  pubblica  amministrazione,
          informazioni  di  interesse,  nonche'  copie  di   atti   e
          documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. 
              8. Qualora la comunicazione  di  un'informazione  o  la
          trasmissione di copia di un documento possano  pregiudicare
          la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri,
          lo svolgimento di operazioni in corso  o  l'incolumita'  di
          fonti informative, collaboratori o appartenenti ai  servizi
          di informazione per la  sicurezza,  il  destinatario  della
          richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato. 
              9. Ove il Comitato ritenga di insistere  nella  propria
          richiesta, quest'ultima e' sottoposta alla valutazione  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  che  decide  nel
          termine  di  trenta  giorni  se  l'esigenza   opposta   sia
          effettivamente sussistente. In nessun  caso  l'esigenza  di
          riservatezza puo' essere opposta o confermata in  relazione
          a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di  Stato.
          In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8
          o il segreto di Stato possono essere  opposti  al  Comitato
          che, con voto a maggioranza dei due terzi,  abbia  disposto
          indagini   sulla   rispondenza   dei    comportamenti    di
          appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai
          compiti istituzionali previsti dalla presente legge. 
              10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero  non
          riceva alcuna  comunicazione  nel  termine  prescritto,  ne
          riferisce  a  ciascuna  delle  Camere  per  le  conseguenti
          valutazioni. 
              11. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  5,  al
          Comitato non puo' essere opposto il segreto d'ufficio,  ne'
          il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il
          segreto tra difensore e parte processuale  nell'ambito  del
          mandato. 
              12. Quando informazioni,  atti  o  documenti  richiesti
          siano assoggettati al vincolo  del  segreto  funzionale  da
          parte  delle   competenti   Commissioni   parlamentari   di
          inchiesta,  tale  segreto  non  puo'  essere   opposto   al
          Comitato. 
              13. Il Comitato puo' esercitare  il  controllo  diretto
          della documentazione  di  spesa  relativa  alle  operazioni
          concluse,  effettuando,  a  tale  scopo,  l'accesso  presso
          l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10,  comma
          1, lettera b). 
              14. Il Comitato puo' effettuare accessi e  sopralluoghi
          negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione  per
          la   sicurezza,   dandone   preventiva   comunicazione   al
          Presidente del Consiglio dei ministri. 
              15. Nei casi previsti al comma 14,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri puo' differire l'accesso qualora  vi
          sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  52,  della
          citata legge 6 novembre 2012, n. 190: 
              "52. Per le attivita' imprenditoriali di cui  al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e  3,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.   La
          prefettura   effettua   verifiche   periodiche   circa   la
          perdurante insussistenza  dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa  e,  in  caso  di  esito   negativo,   dispone   la
          cancellazione dell'impresa dall'elenco.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  116  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo): 
              «Art. 116. (Rito in materia  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi) 
              1. Contro le determinazioni e contro il silenzio  sulle
          istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per
          la  tutela  del  diritto   di   accesso   civico   connessa
          all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il  ricorso
          e' proposto entro  trenta  giorni  dalla  conoscenza  della
          determinazione impugnata o dalla formazione  del  silenzio,
          mediante notificazione all'amministrazione e ad  almeno  un
          controinteressato. Si applica l' articolo  49.  Il  termine
          per  la  proposizione  di  ricorsi  incidentali  o   motivi
          aggiunti e' di trenta giorni. 
              2. In pendenza di  un  giudizio  cui  la  richiesta  di
          accesso e' connessa, il ricorso di  cui  al  comma  1  puo'
          essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
          della sezione  cui  e'  assegnato  il  ricorso  principale,
          previa notificazione all'amministrazione e  agli  eventuali
          controinteressati.  L'istanza  e'  decisa   con   ordinanza
          separatamente  dal  giudizio  principale,  ovvero  con   la
          sentenza che definisce il giudizio. 
              3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa
          da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 
              4.  Il   giudice   decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata;   sussistendone   i    presupposti,    ordina
          l'esibizione  e,  ove  previsto,   la   pubblicazione   dei
          documenti richiesti, entro un  termine  non  superiore,  di
          norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le  relative
          modalita'. 
              5. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 266 del Regio decreto
          28 ottobre  1940,  n.  1443  (Approvazione  del  codice  di
          procedura civile): 
              «Art. 266. Revisione del conto approvato. 
              La revisione del conto che la parte ha  approvato  puo'
          essere chiesta, anche in  separato  processo,  soltanto  in
          caso   di   errore   materiale,   omissione,   falsita'   o
          duplicazione di partite.». 
              Per il riferimento all'articolo 8  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  82,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "82. Il Ministero della giustizia provvede entro il  31
          gennaio 2008 ad avviare  la  realizzazione  di  un  sistema
          unico nazionale, articolato su base distrettuale  di  corte
          d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali  e
          altre  forme  di  comunicazione  informatica  o  telematica
          disposte o autorizzate  dall'autorita'  giudiziaria,  anche
          attraverso la razionalizzazione delle attivita' attualmente
          svolte dagli uffici dell'amministrazione  della  giustizia.
          Contestualmente si procede all'adozione  dei  provvedimenti
          di cui  all'articolo  96  del  codice  delle  comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1,  lettera
          i-bis), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia - Testo A), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 giugno 2002, n. 139: 
              «Art. 5 (L). Spese ripetibili e non ripetibili 
              (Omissis). 
              i-bis) le  spese  relative  alle  prestazioni  previste
          dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          259, e quelle  funzionali  all'utilizzo  delle  prestazioni
          medesime. 
              (Omissis).». 
              Il decreto del Ministro delle comunicazioni  26  aprile
          2001 (Approvazione del listino  relativo  alle  prestazioni
          obbligatorie per gli  organismi  di  telecomunicazioni)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n.
          104.