IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/29/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 giugno  2013,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di articoli pirotecnici, con la  quale  si  e'  proceduto
alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  del  23  maggio  2007,  relativa  all'immissione  sul
mercato di articoli pirotecnici; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo
semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo
Allegato B; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  recante
attuazione della direttiva  2007/23/CE  relativa  all'immissione  sul
mercato di prodotti pirotecnici,  come  modificato  dall'articolo  1,
comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo  regolamento  per  l'esecuzione,  approvato  con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
attuativa  delle  direttive  98/34/CE  e  98/48/CE,  concernente  gli
obblighi  di  preventiva  informazione  in  ambito  comunitario,  che
concernono le «regole tecniche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  7,  recante
recepimento della direttiva  93/15/CEE,  relativa  all'armonizzazione
delle disposizioni in materia di immissione sul mercato  e  controllo
degli esplosivi  per  uso  civile,  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione,  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno   19
settembre 2002, n. 272; 
  Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione,  del  2  settembre
2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20
dicembre  1996,  sull'equipaggiamento  marittimo,  e  le   pertinenti
convenzioni internazionali ivi menzionate; 
  Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio,  del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE  del  Consiglio,
del  9  dicembre  1996,  sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo  rilevante  ai  fini
del SEE); 
  Visto l'articolo 4 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  recante
disposizioni  per  lo  sviluppo  e   l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia,  con  il  quale  si  e'  data
attuazione al capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008,  ed  i
relativi provvedimenti di attuazione di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo  economico  22  dicembre  2009,  recante  prescrizioni
relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico  organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' al regolamento  (CE)  n.  765/2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del  25  gennaio  2010,  e  al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  22   dicembre   2009,   recante
designazione di «Accredia» quale unico organismo  nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento  e  vigilanza  del
mercato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  20  del  26  gennaio
2010; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica
le  direttive  89/686/CEE  e  93/15/CEE  del  Consiglio,  nonche'  le
direttive   94/9/CE,   94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,    98/34/CE,
2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE); 
  Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere, nonche'  in  tema  di  protezione
civile  e  di  commissariamento  delle  province,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della difesa e dello  sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare  la
libera circolazione degli articoli pirotecnici nel  mercato  interno,
assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e  della
sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la  tutela
dei consumatori e  la  protezione  ambientale.  Il  presente  decreto
individua, inoltre, i  requisiti  essenziali  di  sicurezza  che  gli
articoli pirotecnici  devono  possedere  per  poter  essere  messi  a
disposizione sul mercato. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
  a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a  fini
non commerciali, conformemente alla normativa  vigente,  dalle  Forze
armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco; 
  b) all'equipaggiamento che rientra  nel  campo  d'applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; 
  c)  agli  articoli   pirotecnici   da   impiegarsi   nell'industria
aeronautica e spaziale; 
  d) alle capsule a percussione  da  utilizzarsi  specificamente  nei
giocattoli che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; 
  e) agli esplosivi che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni; 
  f) alle munizioni; 
  g) ai fuochi  artificiali  riconosciuti  e  classificati  ai  sensi
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti  dal  fabbricante  per
uso  proprio  e  che  siano  destinati  ad  essere  utilizzati,   sul
territorio  nazionale,  direttamente  dal  fabbricante  medesimo  per
spettacoli eseguiti da lui direttamente o  da  dipendenti  della  sua
azienda; 
  h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e
dimostrazioni per la  commercializzazione  di  articoli  pirotecnici,
oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova  a  condizione
che sugli stessi  sia  riportato  chiaramente,  mediante  un'evidente
indicazione  grafica,  la  denominazione  e  la  data   della   fiera
campionaria, della mostra  o  della  dimostrazione,  nonche'  la  non
conformita' e la non disponibilita' alla vendita o  ai  fini  diversi
della ricerca, sviluppo  e  prova.  Gli  articoli  esposti  in  fiere
campionarie, mostre e dimostrazioni  devono,  in  ogni  caso,  essere
riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773,  se  destinati  ad  essere  utilizzati  in  tali
contesti a scopo dimostrativo; 
  i) alle campionature di articoli  pirotecnici  nuovi  destinati  ad
essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione  a
prova degli organismi notificati, a condizione che sugli  stessi  sia
indicata la loro non conformita' e non disponibilita' alla vendita  e
che ne sia data formale  comunicazione  al  prefetto  competente  per
territorio prima della loro fabbricazione. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione  di
misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e  la
repressione  del  traffico  e  dell'impiego  illecito   di   articoli
pirotecnici. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La  direttiva  2013/29/UE  (Direttiva  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di   articoli   pirotecnici   -
          rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L 178. 
              La  direttiva  2007/23/CE  (Direttiva  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa  all'immissione   sul
          mercato  di  articoli  pirotecnici),  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154. 
              Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della
          legge 7 ottobre 2014, n. 154  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2013  -  secondo  semestre),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251: 
              "Art.  1.  Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo  sono  individuati  ai  sensi
          dell'art. 31, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e  allegato  B  nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi  di  attuazione
          delle direttive stesse. Alla  relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183." 
              "Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione) (termine di  recepimento:  31
          marzo 2015); 
              2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 marzo 2010, relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti la fornitura di  servizi  di
          media  audiovisivi  (direttiva   sui   servizi   di   media
          audiovisivi) (versione codificata); 
              2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE
          concernente i requisiti minimi di formazione per  la  gente
          di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per  l'art.
          1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015); 
              2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2013,  sulla  risoluzione   alternativa   delle
          controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento
          (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (Direttiva
          sull'ADR per i  consumatori)  (termine  di  recepimento:  9
          luglio 2015); 
              2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio  2013,  che  modifica  la  direttiva  2003/41/CE,
          relativa alle attivita'  e  alla  supervisione  degli  enti
          pensionistici  aziendali  o  professionali,  la   direttiva
          2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  d'investimento  collettivo   in   valori
          mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE,  sui  gestori
          di fondi di investimento alternativi, per  quanto  riguarda
          l'eccessivo affidamento ai rating del credito  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2014); 
              2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  giugno   2013,   concernente   l'armonizzazione   delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione   sul   mercato   di   articoli    pirotecnici
          (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
          22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2  a
          9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16;  da
          18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39  a  42;
          45; 46  e  per  gli  allegati  I,  II  e  III,  termine  di
          recepimento: 30 giugno 2015; per il punto  4  dell'allegato
          I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare
          nel settore degli idrocarburi e che modifica  la  direttiva
          2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 
              2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 giugno 2013, che modifica  la  direttiva  92/65/CEE  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  sanitarie  che
          disciplinano gli scambi e le  importazioni  nell'Unione  di
          cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28  dicembre
          2014); 
              2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno  2013,  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello  status  di  protezione
          internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
          paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50  e  allegato
          I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per  l'art.  31,
          paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
          per   le   restanti   disposizioni:   senza   termine    di
          recepimento); 
              2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza  dei
          richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per  gli
          articoli da 1 a 12, da 14 a 28,  30  e  per  l'allegato  I,
          termine di recepimento: 20 luglio  2015;  per  le  restanti
          disposizioni: senza termine di recepimento); 
              2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
          recepimento: 20 luglio 2015); 
              2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  giugno  2013,  sull'accesso  all'attivita'  degli  enti
          creditizi  e  sulla  vigilanza   prudenziale   sugli   enti
          creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica  la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 
              2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12  agosto   2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
          approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 
              2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 agosto 2013, che  modifica  le  direttive  2000/60/CE  e
          2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
          settore della politica delle acque (termine di recepimento:
          14 settembre 2015); 
              2013/42/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune d'imposta sul valore aggiunto, per  quanto  riguarda
          un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
          di IVA (senza termine di recepimento); 
              2013/43/UE del  Consiglio,  del  22  luglio  2013,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   con   riguardo
          all'applicazione facoltativa e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
          e alla prestazione di  determinati  servizi  a  rischio  di
          frodi (senza termine di recepimento); 
              2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
          beni  strumentali  e  dei  proventi  da  reato  nell'Unione
          europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).". 
              Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione
          della  direttiva  2007/23/CE  relativa  all'immissione  sul
          mercato  di  prodotti  pirotecnici),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93. 
              Il  testo  del  comma  1  dell'art.   1   del   decreto
          legislativo  25  settembre  2012,  n.  176  (Modifiche   ed
          integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010,  n.  58,
          concernente   l'attuazione   della   direttiva   2007/23/CE
          relativa   all'immissione   sul   mercato    di    prodotti
          pirotecnici),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   17
          ottobre 2012, n. 243, cosi' recita: 
              "Art. 1. Modifiche  al  decreto  legislativo  4  aprile
          2010, n. 58 
              1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010,  n.  58,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)   all'art.   4,   sono   apportate    le    seguenti
          modificazioni: 
              1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «tariffe quantificate» sono inserite  le  seguenti:  «,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ed
          aggiornate ogni tre anni,»; 
              2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono  definite
          anche le modalita' di attuazione dei corsi  di  formazione,
          iniziale  e   periodica,   con   programmi   differenziati,
          riservati ai  direttori  di  fabbriche  e  stabilimenti  di
          fuochi artificiali e agli altri operatori.»; 
              b) all'art. 6, comma 4,  le  parole:  «dalle  norme  di
          pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti:
          «dalla normativa vigente»; 
              c) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: 
              «Art.  6-bis  (Importazione  di  articoli   pirotecnici
          marcati CE). -  1.  Gli  articoli  pirotecnici  marcati  CE
          possono essere introdotti nel territorio  nazionale  previa
          comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione,
          entro 48 ore precedenti  la  movimentazione,  contenente  i
          dati  identificativi  dei  prodotti,  del  mittente  e  del
          destinatario nonche' le modalita' di trasferimento. 
              2. Per il trasferimento  verso  un  altro  Stato  degli
          articoli  pirotecnici  marcati  CE  la  comunicazione  deve
          essere presentata al prefetto del  luogo  di  partenza  dei
          materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»; 
              d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, comunica al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per  la  successiva  notifica  alla  Commissione
          dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri
          Stati  membri,  gli  organismi,  di   seguito   denominati:
          "organismi  notificati",  autorizzati   ad   espletare   le
          procedure  di  valutazione  della  conformita'  di  cui  al
          presente decreto, nonche' i compiti specifici per  i  quali
          ciascuno di esso e' autorizzato.»; 
              2) al  comma  2,  dopo  la  parola:  «rilasciata»  sono
          inserite  le  seguenti:  «,  previo  motivato  parere   del
          Comitato tecnico di cui all'art. 4 del decreto  legislativo
          2 gennaio 1997, n. 7,»; 
              e) all'art. 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso; 
              f) all'art. 12, comma 5, le parole: «, integrata  dagli
          estremi della presa d'atto o del  decreto  ministeriale  di
          iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio  1940,
          n. 635» sono soppresse; 
              g) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati).  -  1.
          Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate  le
          modalita' di funzionamento e di utilizzazione  del  sistema
          informatico di raccolta dei  dati  contenuti  nei  registri
          anche  informatici  previsti  per   l'importazione   e   la
          commercializzazione degli articoli pirotecnici.»; 
              h)   all'art.   17   sono   apportate    le    seguenti
          modificazioni: 
              1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
              «6-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la
          mancata comunicazione al prefetto  di  cui  all'art.  6-bis
          comporta l'applicazione della  sanzione  amministrativa  da
          500 euro a 3.000 euro.»; 
              2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun  pezzo  non
          etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «ovvero
          per ciascuna confezione ancora integra, qualora  i  singoli
          pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»; 
              i) all'art. 18, comma 2, dopo  le  parole:  «10  maggio
          1973», le parole: «ai fini della  sicurezza  dei  depositi»
          sono soppresse. 
              (Omissis).". 
              Il regolamento (CE) n.  765/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              Il regolamento (CEE)  n.  339/93  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40. 
              La  decisione  n.  768/2008/CE  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          agosto 1993, n. L 220. 
              Il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773  (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              Il regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931, n.  773,  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O. 
              La  legge   21   giugno   1986,   n.   317   (Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
              La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  21
          luglio 1998, n. L 204. 
              La direttiva 98/48/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  5
          agosto 1998, n. L 217. 
              Il  decreto  legislativo   2   gennaio   1997,   n.   7
          (Recepimento    della    direttiva    93/15/CEE    relativa
          all'armonizzazione  delle  disposizioni   in   materia   di
          immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per  uso
          civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  gennaio
          1997, n. 22. 
              La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  15
          maggio 1993, n. L 121. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002,
          n. 272 (Regolamento di  esecuzione  del  d.lgs.  2  gennaio
          1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva
          93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in
          materia  di  immissione  sul  mercato  e  controllo   degli
          esplosivi per uso civile.)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 dicembre 2002, n. 291, S.O. 
              La direttiva 2002/75/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
          settembre 2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23 settembre
          2002. 
              La direttiva 96/98/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  17
          febbraio 1997, n. L 46. Entrata in vigore  il  17  febbraio
          1997. 
              La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          31 dicembre 2003,  n.  L  345.  Entrata  in  vigore  il  31
          dicembre 2003. 
              La direttiva 96/82/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  14
          gennaio 1997, n. L 10. Entrata  in  vigore  il  3  febbraio
          1997. 
              Il regolamento (CE) n. 1907/2006  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              la direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          luglio 1999, n. L 200. Entrata in vigore il 30 luglio 1999. 
              Il regolamento (CEE)  n.  793/93  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. Entrata  in  vigore  il  4
          giugno 1993. 
              Il regolamento (CE)  n.  1488/94  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161. Entrato in  vigore  il  28
          agosto 1994. 
              La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27
          settembre 1976, n. L 262. 
              La direttiva 91/155/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22
          marzo 1991, n. L 76. 
              La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  8
          settembre 1993, n. L 227. Entrata in  vigore  il  2  agosto
          1993. 
              La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  30
          novembre 1993, n. L 294. 
              La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28
          aprile 2000, n. L 103. 
              Il regolamento (CE) n. 1272/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16
          agosto 1967, n. 196. 
              La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          luglio 1999, n. L 200. 
              Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99
          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di energia.),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 4. (Attuazione del capo II del  regolamento  (CE)
          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per la commercializzazione dei prodotti) 
              1. Al fine di assicurare  la  pronta  applicazione  del
          capo II del regolamento (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari . 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.". 
              Il regolamento (CE) n. 1025/2012  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. 
              La direttiva 89/686/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          dicembre 1989, n. L 399. 
              La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  15
          maggio 1993, n. L 121. 
              La direttiva 94/9/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  19
          aprile 1994, n. L 100. 
              La direttiva 94/25/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  30
          giugno 1994, n. L 164. 
              La direttiva 95/16/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  7
          settembre 1995, n. L 213. 
              La direttiva 97/23/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  9
          luglio 1997, n. L 181. 
              La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  21
          luglio 1998, n. L 204. 
              La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          aprile 2004, n. L 135. 
              La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          giugno 2007, n. L 154. 
              La direttiva 2009/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 16
          maggio 2009, n. L 122. 
              La direttiva 2009/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
          ottobre 2009, n. L 264. 
              La  decisione  n.  1673/2006/CE  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 315. 
              Il testo dell'art. 9-bis del  decreto-legge  14  agosto
          2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
          per il contrasto della violenza di genere, nonche' in  tema
          di protezione civile e di commissariamento delle province.)
          , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  agosto  2013,  n.
          191, cosi' recita: 
              "Art. 9-bis. Adeguamento dei  requisiti  essenziali  di
          sicurezza  degli   articoli   pirotecnici   in   attuazione
          dell'art. 47, paragrafo 2, della direttiva  2013/29/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 
              1. Il punto 4)  della  prima  sezione  dell'allegato  I
          annesso al decreto legislativo 4 aprile  2010,  n.  58,  e'
          sostituito dal seguente: 
              "4)  Gli  articoli  pirotecnici  non  devono  contenere
          esplosivi detonanti diversi da polvere nera  o  miscele  ad
          effetto lampo, ad eccezione degli articoli  pirotecnici  di
          categoria P1, P2 o T2, nonche' dei  fuochi  d'artificio  di
          categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni: 
              a) l'esplosivo detonante  non  puo'  essere  facilmente
          estratto dall'articolo pirotecnico; 
              b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo'
          avere  una  funzione  di  detonante  o  non  puo',   com'e'
          progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari; 
              c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo  pirotecnico
          e' progettato in modo da non funzionare come  detonante  o,
          se e' progettato  per  la  detonazione,  non  puo',  com'e'
          progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari". 
              2. Le disposizioni di cui all'art.  18,  comma  7,  del
          decreto legislativo 4 aprile  2010,  n.  58,  si  applicano
          anche alle autorizzazioni concesse  relative  alle  istanze
          presentate entro i termini di cui al comma 6  del  medesimo
          articolo.". 
              La legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
          recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e  per
          il contrasto della violenza di genere, nonche' in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  15  ottobre  2013,  n.
          242. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  6  ottobre
          1999, n. 407 (Regolamento recante norme di attuazione delle
          direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative  all'equipaggiamento
          marittimo),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   9
          novembre 1999, n. 263, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  11   aprile   2011,   n.   54
          (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza  dei
          giocattoli), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          aprile 2011, n. 96. 
              La direttiva 2009/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2009, n. L 170. 
              Per il decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.  7,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 53. (art. 52 T.U. 1926) 
              E'  vietato  fabbricare,  tenere  in  casa  o  altrove,
          trasportare, immettere sul mercato,  importare,  esportare,
          trasferire,   o   vendere,   anche   negli    stabilimenti,
          laboratori,  depositi  o   spacci   autorizzati,   prodotti
          esplodenti che non siano stati riconosciuti e  classificati
          dal  Ministero  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica, ovvero che sono privi della  marcatura
          CE e che non hanno superato la valutazione  di  conformita'
          previsti dalle disposizioni di recepimento delle  direttive
          comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 
              Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei
          relativi gruppi, tutti i  prodotti  esplodenti  secondo  la
          loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 
              L'iscrizione  nell'allegato  A   al   regolamento   per
          l'esecuzione del presente testo unico  dei  prodotti  nelle
          singole categorie e' disposta con  provvedimento  del  capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza.  Gli  articoli  pirotecnici   marcati   CE   non
          necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  le
          violazioni di cui al comma 1 sono punite con la  reclusione
          da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  10.000  euro  a
          100.000 euro. 
              La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi  in
          cui le condotte  di  cui  al  comma  1  sono  riferibili  a
          prodotti oggettivamente difformi dai modelli  depositati  o
          altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura  "CE
          del  tipo"  ovvero  gli  estremi   del   provvedimento   di
          riconoscimento del Ministero dell'interno.".