Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute; b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago; c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi; d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi; e) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; f) «persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3; g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato; i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale; l) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo; m) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato; n) «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore e il distributore; o) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare; p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; q) «organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA; r) «accreditamento»: attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; s) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici; t) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale; v) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura; z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV; bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.
Note all'art. 2: Per il regolamento (UE) n. 1025/2012, si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.