Art. 4 
 
 
                    Autorizzazione delle persone 
                    con conoscenze specialistiche 
 
  1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'  di  utilizzo,  a
qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c),  n.  2),
possono  essere  rilasciate  solo  ai  soggetti  in  possesso   delle
abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni, che  abbiano  superato  corsi  di
formazione, iniziale e periodica, nelle  materie  del  settore  della
pirotecnica. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni,  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  i
programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento  dei
predetti corsi. Con il medesimo decreto sono,  altresi',  definiti  i
programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai
richiedenti e ai titolari delle  abilitazioni  di  cui  al  comma  1,
nonche' agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali. 
  3. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del  lavoro
e delle politiche sociali, entro un anno dalla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  un  regolamento  con  il  quale  sono
rideterminate le abilitazioni  di  cui  all'articolo  101  del  regio
decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  in  relazione  alle  tipologie  di
prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro uso. 
  4. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, un regolamento con il quale sono  adeguate,  ai  fini  della
detenzione e del  deposito,  le  disposizioni  regolamentari  vigenti
applicate alle categorie degli articoli pirotecnici  alle  classi  di
rischio  previste  dalla  normativa  delle  Nazioni  Unite  ed   alle
definizioni  e  ai  criteri   di   classificazione   degli   articoli
pirotecnici  previsti  dal  presente  decreto,  con  le   conseguenti
modifiche  e  abrogazioni  delle  disposizioni  del  regolamento   di
esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
  5. Fino al termine di un anno dalla data di entrata in  vigore  del
decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
vigenti per il rilascio delle autorizzazioni  previste  dal  presente
articolo, anche ai fini dell'utilizzo, a qualsiasi titolo,  da  parte
dei titolari del certificato di idoneita' di cui all'articolo 101 del
regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e  successive  modificazioni,
degli articoli pirotecnici di cui al comma 1. 
  6.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza comunica al Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  la
successiva informazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea,  le
procedure in base alle quali le persone con conoscenze specialistiche
sono identificate e autorizzate. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940,
          n. 635, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 101. 
              Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi
          d'artificio  deve  ottenere  un  certificato  di  idoneita'
          rilasciato  dal   prefetto   su   conforme   parere   della
          commissione tecnica prevista dall'art. 49 del  testo  unico
          18 giugno 1931, n. 773,  integrata  da  due  ispettori  del
          lavoro, di cui uno  laureato  in  ingegneria  o  chimica  e
          l'altro in medicina. 
              L'aspirante deve dimostrare,  mediante  un  esperimento
          pratico,  la  conoscenza  delle  sostanze  impiegate  nella
          preparazione dei fuochi  artificiali  e  la  tecnica  della
          fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. 
              Tiene luogo del certificato di cui al  primo  comma  di
          questo articolo il certificato di idoneita'  rilasciato  da
          un laboratorio  pirotecnico  governativo  o  da  un  centro
          militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi  di
          artificieri. 
              Ai  componenti  della  commissione  e'  corrisposto,  a
          carico dell'Amministrazione  dell'interno,  il  gettone  di
          presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. 
              Gli interessati, all'atto  della  richiesta  intesa  ad
          ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare
          a favore  dell'erario,  presso  la  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.".