Art. 3 
 
 Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento 
 
  1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 25 del  regolamento
e' individuato nell'Autorita' di regolazione dei trasporti  e  svolge
le seguenti funzioni: 
  a)  vigilare  sulla  corretta  applicazione  del   regolamento   ed
effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di  cui  al
regolamento stesso, per quanto ivi previsto; 
  b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo
25,   paragrafo   3,   lettera   b),   del   regolamento   ai    fini
dell'accertamento  delle  infrazioni  degli  obblighi  previsti   dal
regolamento; 
  c) accertare le violazioni delle disposizioni  del  regolamento  ed
irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. 
  2.  L'Autorita'  e'  altresi'  responsabile  dell'applicazione  del
regolamento   (CE)   n.   2006/2004,   relativamente   alla   materia
disciplinata dal regolamento. 
  3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'Autorita' puo' acquisire informazioni e documentazione dai vettori,
dagli enti di gestione dei  porti  e  dei  terminali  portuali  o  da
qualsiasi altro soggetto interessato e puo'  effettuare  verifiche  e
ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione  dei  porti  e  dei
terminali portuali. 
  4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in  ordine  all'applicazione
del regolamento e all'attivita' espletata  con  riferimento  all'anno
solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37,
comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Ogni volta  che  lo  ritenga  necessario,
l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento  e  al  Governo  proposte  di
modifica del presente decreto,  anche  con  riferimento  alla  misura
delle sanzioni irrogate. 
  5. Ogni passeggero, dopo  aver  presentato  un  reclamo,  ai  sensi
dell'articolo  24,  paragrafo  2,  del  regolamento,  al  vettore   o
all'operatore  del   terminale,   trascorsi   sessanta   giorni   dal
ricevimento puo' inoltrare  un  reclamo  all'Autorita'  per  presunte
infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti  telematici
e  di  semplificazione,  secondo  modalita'  tecniche  stabilite  con
provvedimento  della  medesima  Autorita',  adottato  entro  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del   presente   decreto.   L'Autorita'
istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami  pervenuti  ai
fini dell'accertamento dell'infrazione. 
  6. Per i servizi  regolari  di  competenza  regionale  e  locale  i
reclami possono essere  inoltrati  anche  alle  competenti  strutture
regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni  elemento
utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con
periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali  sulla
base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il regolamento (CE) n. 2006/2004  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda  nelle
          note alle premesse.