Art. 4 
 
                   Procedimento per l'accertamento 
                   e l'irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  da  parte  dell'Organismo   si   osservano,   in   quanto
compatibili  con  quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24
novembre 1981, n.  689.  L'Autorita',  con  proprio  regolamento,  da
adottare entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente   in   materia,
disciplina i procedimenti per l'accertamento  e  l'irrogazione  delle
sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena  conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta  e  orale,
la verbalizzazione  e  la  separazione  tra  funzioni  istruttorie  e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina  i  casi  in  cui,  con
l'accordo  dell'impresa   destinataria   dell'atto   di   avvio   del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo  3,  comma  5,  l'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al  procedimento
sanzionatorio mediante contestazione  immediata  o  la  notificazione
degli estremi della violazione. 
  3. L'Autorita' determina l'importo  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie nell'ambito del minimo e  massimo  edittale  previsto  per
ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione: 
  a) della gravita' della violazione; 
  b) della reiterazione della violazione; 
  c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o  attenuazione
delle conseguenze della violazione; 
  d)  del  rapporto  percentuale  dei  passeggeri   coinvolti   dalla
violazione rispetto a quelli trasportati. 
  4. Tutte le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati  riguardanti  i
soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del  procedimento
sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio. 
  5. Le somme derivanti dal pagamento  delle  sanzioni  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
nel fondo  gia'  previsto  dall'articolo  5,  comma  4,  del  decreto
legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall'articolo 4,  comma  5,  del
decreto  legislativo  4  novembre  2014,  n.  169,  per  le  medesime
finalita' ivi previste. Con successivo  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita',  adottato
d'intesa con la Conferenza  Stato-Regioni  e  Province  autonome,  il
predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle
Regioni, in  misura  tale  che  a  ciascuna  Regione  sia  trasferito
l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento  delle
sanzioni,  applicate  in  relazione  ai  servizi  di   trasporto   di
competenza regionale, riferibili al proprio territorio. 
  6. Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico  o  operatore
del terminale che ha affidato ad un vettore di  fatto,  venditore  di
biglietti  o  altra  persona  l'adempimento  di  uno  degli  obblighi
previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore  della
violazione al pagamento della somma da  questo  dovuta  a  norma  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Le sezioni I e II del Capo I della legge 24  novembre
          1981, n. 689, gia' citata nelle note alle  premesse,  cosi'
          recitano: 
              "Capo I 
              LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
              Sezione I - Principi generali 
              Art. 1 (Principio di legalita') 
              Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere) 
              Art. 3 (Elemento soggettivo) 
              Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita') 
              Art. 5 (Concorso di persone) 
              Art. 6 (Solidarieta') 
              Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione) 
              Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni  che  prevedono
          sanzioni amministrative) 
              Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) 
              Art. 9 (Principio di specialita') 
              Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e  rapporto
          tra limite minimo e limite massimo) 
              Art. 11  (Criteri  per  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie) 
              Art. 12 (Ambito di applicazione) 
              Sezione II - Applicazione 
              Art. 13 (Atti di accertamento) 
              Art. 14 (Contestazione e notificazione) 
              Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni) 
              Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) 
              Art. 17 (Obbligo del rapporto) 
              Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) 
              Art. 19 (Sequestro) 
              Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) 
              Art.  21  (Casi  speciali  di  sanzioni  amministrative
          accessorie) 
              Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) 
              Art.   22-bis.   (Competenza   per   il   giudizio   di
          opposizione) 
              Art. 23 (Giudizio di opposizione) 
              Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato) 
              Art. 25 (Impugnabilita' del provvedimento  del  giudice
          penale) 
              Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) 
              Art. 27 (Esecuzione forzata) 
              Art. 28 (Prescrizione) 
              Art. 29 (Devoluzione dei proventi) 
              Art. 30 (Valutazione delle  violazioni  in  materia  di
          circolazione stradale) 
              Art. 31 (Provvedimenti dell'autorita' regionale) 
              (Omissis).". 
              - Il testo  del  comma  4,  dell'art.  5,  del  decreto
          legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (Disciplina sanzionatoria
          per le violazioni delle disposizioni del  regolamento  (CE)
          n. 1371/2007, relativo  ai  diritti  e  agli  obblighi  dei
          passeggeri nel  trasporto  ferroviario),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Procedimento per l'accertamento e  irrogazione
          delle sanzioni). - (Omissis). 
              4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  per  il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti.  Con  successivo  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'Organismo
          di  controllo,  adottato   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni e province autonome,  il  predetto  fondo  e'
          assegnato  a  progetti  del  predetto  Ministero,  e   alle
          regioni,  in  misura  tale  che  a  ciascuna  regione   sia
          trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante
          dal pagamento delle sanzioni,  applicate  in  relazione  ai
          servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale  e
          locale, riferibili al proprio territorio. 
              (Omissis).». 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 4 novembre 2014, n. 169, gia' citato nelle note
          alle premesse, cosi' recita: 
              «Art.   4   (Procedimento    per    l'accertamento    e
          l'irrogazione delle sanzioni). - (Omissis). 
              5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  per  il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti.  Con  successivo  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita',
          adottato  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni   e
          province  autonome,  il  predetto  fondo  e'  assegnato   a
          progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in  misura
          tale  che  a  ciascuna  Regione  sia  trasferito  l'importo
          corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento  delle
          sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto su
          autobus di competenza regionale  e  locale,  riferibili  al
          proprio territorio.».