Art. 2 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Sono  autorita'  competenti,  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e
le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al  presente
decreto. 
  2. Il Ministro della giustizia e' competente  alla  trasmissione  e
alla ricezione della decisione di confisca, del certificato  e  della
corrispondenza  ufficiale  ad  essi  relativa;   cura   altresi'   la
trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo
22 della decisione quadro. 
  3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello  Stato
e il certificato ad  essa  relativo  sono  trasmessi  alla  Corte  di
appello territorialmente competente, o direttamente o per il  tramite
del Ministro della  giustizia,  che  provvede  all'adempimento  senza
indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e  sottoscritto
dall'autorita'  giudiziaria  di  emissione,   si   attesta   che   le
informazioni in esso contenute sono esatte.  L'autorita'  giudiziaria
italiana  puo'  richiedere,  ove  necessario,  la  trasmissione   dei
predetti atti in originale. 
  4. La decisione di confisca da eseguire  sul  territorio  di  altro
Stato membro  e  il  certificato  ad  essa  relativo  sono  trasmessi
dall'autorita' di cui all'articolo 10 alla competente autorita' dello
Stato di esecuzione, o direttamente o per  il  tramite  del  Ministro
della giustizia, che  provvede  all'adempimento  senza  indugio.  Nel
certificato, tradotto  nella  lingua  dello  Stato  di  esecuzione  e
sottoscritto dall'autorita' di cui all'articolo 10, si attesta che le
informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'autorita'
giudiziaria trasmette i predetti atti in originale. 
  5.  Nei  casi  di  trasmissione  diretta,  l'autorita'  giudiziaria
interessata provvede a dare informazione al Ministro della  giustizia
delle decisioni di confisca ricevute e  trasmesse  per  l'esecuzione,
anche a fini statistici.