Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3. 2. Le grandi societa' e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sono societa' madri; b) almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed e' altresi' tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.