Art. 3 
 
         Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi 
 
  1. La relazione contiene, per  ciascun  esercizio  finanziario,  le
seguenti informazioni: 
  a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore  di  ciascuno
dei  soggetti  ricompresi  nella  definizione  di  governo   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi  per  appartenenza  ad
uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che  non  vi
appartiene; 
  b) l'importo totale per tipo  di  pagamento  effettuato  a  ciascun
governo; 
  c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili  a  ciascun
progetto. 
  2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio
sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti  singoli
sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro. 
  3. L'indicazione dei pagamenti e' effettuata con  riferimento  alla
sostanza dei contratti  o  delle  altre  obbligazioni  da  cui  hanno
origine ed alle attivita' ed ai progetti a cui  si  riferiscono,  non
ricorrendo  a  suddivisioni  o  aggregazioni  che  pregiudichino   la
qualita' delle informazioni o l'assolvimento  stesso  degli  obblighi
previsti dal presente capo. 
  4. I pagamenti effettuati dalle societa' in ragione di obblighi  ad
esse imposti a livello di  entita'  possono  non  essere  indicati  a
livello di progetto. 
  5. I pagamenti in natura effettuati ai  governi  sono  indicati  in
valore illustrando i criteri applicati per determinarlo.  L'ulteriore
indicazione in termini di  quantita'  e'  effettuata  quando  risulti
opportuna per finalita' di chiarezza.