Art. 5 Pubblicita' e sanzioni 1. Le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo 2, redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli amministratori della societa', presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il deposito avviene entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le modalita' per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle relazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio. Le relazioni restano disponibili al pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. 2. La responsabilita' di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformita' a quanto prescritto dal presente capo compete agli amministratori della societa' che, a tal fine, agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. 3. Gli amministratori della societa' che omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni che contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del comma 3, quando il deposito presso il registro delle imprese delle relazioni di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori della societa' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito di cui al comma 3.
Note all'art. 5: L'art. 2630 del Codice civile cosi' recita: "2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo."