Art. 5 
 
                       Pubblicita' e sanzioni 
 
  1. Le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo  2,
redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate
dalle  ulteriori  relazioni  di  cui  al  comma  3,  a   cura   degli
amministratori della societa', presso l'ufficio  del  registro  delle
imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il
deposito  avviene   entro   sei   mesi   dalla   data   di   chiusura
dell'esercizio. Le modalita' per l'accesso e  l'estrazione  dei  dati
relativi alle relazioni da parte dei soggetti  terzi  non  comportano
oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per
i dati di bilancio. Le relazioni restano disponibili al pubblico  per
un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. 
  2. La responsabilita' di garantire che le relazioni siano redatte e
pubblicate in conformita'  a  quanto  prescritto  dal  presente  capo
compete agli amministratori della societa' che, a tal fine,  agiscono
secondo criteri di professionalita' e diligenza. 
  3. Gli amministratori della societa' che omettono di depositare  le
relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni  che
contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto  sino
a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca  reato  ai  sensi  del  comma  3,
quando il deposito presso il registro delle imprese  delle  relazioni
di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta  giorni  dalla  scadenza
del termine prescritto, agli amministratori della societa' si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del
codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo  al
sessantesimo  giorno  dalla  scadenza  del  termine   prescritto   e'
equiparato al mancato deposito di cui al comma 3. 
 
          Note all'art. 5: 
              L'art. 2630 del Codice civile cosi' recita: 
              "2630. Omessa esecuzione di  denunce,  comunicazioni  e
          depositi. 
              Chiunque, essendovi tenuto  per  legge  a  causa  delle
          funzioni rivestite in  una  societa'  o  in  un  consorzio,
          omette  di  eseguire,  nei  termini  prescritti,   denunce,
          comunicazioni o depositi presso il registro delle  imprese,
          ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
          nella rete telematica le informazioni prescritte  dall'art.
          2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e'  punito  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro  a  1.032
          euro. Se  la  denuncia,  la  comunicazione  o  il  deposito
          avvengono nei trenta giorni successivi  alla  scadenza  dei
          termini prescritti, la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          e' ridotta ad un terzo. 
              Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  di  un
          terzo."