IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22
luglio 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalita'   per   il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  1  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento della professione forense.): 
              «Art.  1  (Disciplina  dell'ordinamento  forense).   In
          vigore dal 2 febbraio 2013. 
              1. - 2. (omissis) 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              4. - 6. (omissis)». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  9  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 9 (Specializzazioni). In vigore  dal  2  febbraio
          2013. 
              1. E' riconosciuta agli  avvocati  la  possibilita'  di
          ottenere  e  indicare  il  titolo  di  specialista  secondo
          modalita' che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni
          del  presente  articolo,  con  regolamento   adottato   dal
          Ministro della giustizia previo parere del  CNF,  ai  sensi
          dell'art. 1. 
              2. - 8. (omissis)». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri.): 
              «Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (omissis)».