Art. 2 Avvocato specialista 1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3. 2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8. 3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.