Art. 2 
 
                        Avvocato specialista 
 
  1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista  l'avvocato
che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione  di
cui all'articolo 3. 
  2. Il titolo di avvocato specialista  e'  conferito  dal  Consiglio
nazionale  forense  in  ragione  del  percorso   formativo   previsto
dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale  maturata
dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8. 
  3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende  il  titolo
di specialista senza averlo conseguito.