Art. 4 Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni 1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 puo' essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Note all'art. 4: - Per il comma 3, dell'art. 1, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le note alle premesse.