Art. 5 
 
                 Elenchi degli avvocati specialisti 
 
  1.  I  consigli  dell'ordine  formano   e   aggiornano,   a   norma
dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012,  n.
247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di
specializzazione di cui all'articolo 3 e li  rendono  accessibili  al
pubblico anche tramite consultazione telematica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 1, lett.  c)  dell'art.
          15 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). In  vigore  dal  2
          febbraio 2013. 
              1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono  istituiti
          e tenuti aggiornati: 
              a) - b) (omissis); 
              c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
              d) - n) (omissis). 
              2. - 6. (omissis)».