Art. 5 Elenchi degli avvocati specialisti 1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 1, lett. c) dell'art. 15 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). In vigore dal 2 febbraio 2013. 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) - b) (omissis); c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) - n) (omissis). 2. - 6. (omissis)».