Art. 17 
 
      Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari 
 
  1. Le misure di accoglienza previste dal presente  decreto  tengono
conto della specifica situazione delle persone vulnerabili,  quali  i
minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le  donne
in stato di gravidanza, i  genitori  singoli  con  figli  minori,  le
vittime della tratta di esseri umani, le  persone  affette  da  gravi
malattie o da disturbi mentali, le persone  per  le  quali  e'  stato
accertato che hanno subito torture, stupri o  altre  forme  gravi  di
violenza psicologica, fisica o  sessuale  o  legata  all'orientamento
sessuale  o  all'identita'  di  genere,  le  vittime  di  mutilazioni
genitali. 
  2.  Ai  richiedenti  protezione  internazionale  identificati  come
vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo  18,
comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi  speciali
di accoglienza  delle  persone  vulnerabili  portatrici  di  esigenze
particolari,  individuati  con  il  decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 12,  assicurati  anche  in  collaborazione  con  la  ASL
competente  per  territorio.   Tali   servizi   garantiscono   misure
assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico. 
  4. Nell'ambito del  sistema  di  accoglienza  territoriale  di  cui
all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per  i
richiedenti portatori di esigenze  particolari,  individuati  con  il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo  14,  comma  2,
che tengono  conto  delle  misure  assistenziali  da  garantire  alla
persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 
  5. Ove  possibile,  i  richiedenti  adulti  portatori  di  esigenze
particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti  gia'  presenti
nelle strutture di accoglienza. 
  6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono  una
valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. 
  7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore
del centro alla prefettura presso cui  e'  insediata  la  Commissione
territoriale competente, per l'eventuale  apprestamento  di  garanzie
procedurali particolari ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
  8. Le persone che hanno subito danni  in  conseguenza  di  torture,
stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza  o  cure
mediche e psicologiche appropriate, secondo le  linee  guida  di  cui
all'articolo 27, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, e  successive  modificazioni.  Il  personale  sanitario
riceve una specifica formazione ai sensi del  medesimo  articolo  27,
comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              "Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione  sociale).
          - 1.  Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
          indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
          all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.  75,  o  di
          quelli previsti dall'articolo 380 del codice  di  procedura
          penale, ovvero nel corso di  interventi  assistenziali  dei
          servizi  sociali  degli  enti   locali,   siano   accertate
          situazioni  di  violenza  o  di  grave   sfruttamento   nei
          confronti di uno straniero, ed emergano  concreti  pericoli
          per la  sua  incolumita',  per  effetto  dei  tentativi  di
          sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione  dedita  ad
          uno dei predetti delitti o  delle  dichiarazioni  rese  nel
          corso  delle  indagini  preliminari  o  del  giudizio,   il
          questore,  anche  su   proposta   del   Procuratore   della
          Repubblica,  o  con  il  parere  favorevole  della   stessa
          autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno  per
          consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed  ai
          condizionamenti   dell'organizzazione   criminale   e    di
          partecipare ad un programma di assistenza  ed  integrazione
          sociale. 
              2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono
          comunicati al questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la
          sussistenza delle condizioni ivi indicate, con  particolare
          riferimento alla gravita' ed  attualita'  del  pericolo  ed
          alla rilevanza del contributo offerto dallo  straniero  per
          l'efficace contrasto dell'organizzazione  criminale  ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione al programma di assistenza  ed  integrazione
          sociale sono comunicate al Sindaco. 
              3. Con il regolamento di attuazione sono  stabilite  le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione del programma a soggetti  diversi  da  quelli
          istituzionalmente preposti  ai  servizi  sociali  dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso regolamento sono individuati i  requisiti  idonei  a
          garantire  la  competenza  e  la  capacita'   di   favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti. 
              3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini  di  cui  al
          comma  6-bis  del  presente  articolo,  vittime  dei  reati
          previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o  che
          versano nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo  si  applica,  sulla  base  del  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani, di cui all'articolo 13,  comma  2-bis,  della
          legge 11  agosto  2003,  n.  228,  un  programma  unico  di
          emersione,   assistenza   e   integrazione   sociale    che
          garantisce, in  via  transitoria,  adeguate  condizioni  di
          alloggio, di vitto e  di  assistenza  sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo  13  della  legge  n.   228   del   2003   e,
          successivamente,   la   prosecuzione   dell'assistenza    e
          l'integrazione sociale, ai sensi del  comma  1  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno,  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
          della salute, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  e'   definito   il
          programma di emersione, assistenza e di protezione  sociale
          di cui  al  presente  comma  e  le  relative  modalita'  di
          attuazione e finanziamento. 
              4. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del
          presente articolo ha la durata di sei mesi  e  puo'  essere
          rinnovato per un anno, o per il maggior periodo  occorrente
          per motivi di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in  caso  di
          interruzione del programma o di condotta incompatibile  con
          le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore  della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale  dell'ente  locale,  o   comunque   accertate   dal
          questore, ovvero quando vengono meno  le  altre  condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio. 
              5. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento  e
          lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi   i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un  rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'   essere
          ulteriormente prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del
          rapporto medesimo o, se questo e'  a  tempo  indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso di soggiorno previsto dal presente  articolo  puo'
          essere altresi' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
          motivi di studio qualora il titolare  sia  iscritto  ad  un
          corso regolare di studi. 
              6. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo puo' essere altresi'  rilasciato,  all'atto  delle
          dimissioni dall'istituto di pena,  anche  su  proposta  del
          procuratore della Repubblica o del giudice di  sorveglianza
          presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che  ha
          terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta  per
          reati commessi durante la minore  eta',  e  ha  dato  prova
          concreta di partecipazione a un programma di  assistenza  e
          integrazione sociale. 
              6-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  cittadini  di
          Stati membri dell'Unione europea  che  si  trovano  in  una
          situazione di gravita' ed attualita' di pericolo. 
              7. L'onere derivante dal presente articolo e'  valutato
          in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in
          euro 5.164.568,99 (lire  10  miliardi)  annui  a  decorrere
          dall'anno 1998.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  13,  comma  2  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              "2. In presenza di  un  cittadino  straniero  portatore
          delle  particolari  esigenze  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  al  colloquio
          puo' essere ammesso personale di sostegno per  prestare  la
          necessaria assistenza.". 
              - Si riporta l'articolo 27,  comma  1-bis  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251: 
              "1-bis. Il Ministero della salute  adotta  linee  guida
          per la programmazione  degli  interventi  di  assistenza  e
          riabilitazione nonche'  per  il  trattamento  dei  disturbi
          psichici dei titolari dello status  di  rifugiato  e  dello
          status di protezione sussidiaria che hanno subito  torture,
          stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,  fisica
          o sessuale, compresi eventuali programmi  di  formazione  e
          aggiornamento specifici rivolti al personale  sanitario  da
          realizzarsi   nell'ambito   delle    risorse    finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.".