Art. 23 
 
               Revoca delle condizioni di accoglienza 
 
  1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede  le  strutture  di
cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca
delle misure d'accoglienza in caso di: 
    a) mancata presentazione presso la struttura  individuata  ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del  richiedente,  senza
preventiva  motivata  comunicazione   alla   prefettura   -   ufficio
territoriale del Governo competente; 
    b) mancata presentazione del  richiedente  all'audizione  davanti
all'organo di esame della domanda; 
    c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi  dell'articolo
29 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni; 
    d) accertamento della disponibilita' da parte del richiedente  di
mezzi economici sufficienti; 
    e) violazione grave o ripetuta delle regole  delle  strutture  in
cui  e'  accolto  da  parte  del  richiedente  asilo,   compreso   il
danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti
gravemente violenti. 
  2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene  conto  della
situazione  del  richiedente   con   particolare   riferimento   alle
condizioni di cui all'articolo 17. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  lettera  a),  il  gestore  del
centro e' tenuto a  comunicare,  immediatamente,  alla  prefettura  -
ufficio  territoriale  del  Governo  la   mancata   presentazione   o
l'abbandono  della  struttura  da  parte  del  richiedente.   Se   il
richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente  alle
Forze  dell'ordine  o  al  centro  di   assegnazione,   il   prefetto
territorialmente  competente  dispone,  con  provvedimento  motivato,
sulla  base  degli  elementi  addotti  dal  richiedente,  l'eventuale
ripristino delle misure di accoglienza.  Il  ripristino  e'  disposto
soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati
da forza  maggiore  o  caso  fortuito  o  comunque  da  gravi  motivi
personali. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  lettera  e),  il  gestore  del
centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale  del  Governo
una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale  revoca,
entro tre giorni dal loro verificarsi. 
  5. Il provvedimento  di  revoca  delle  misure  di  accoglienza  ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai  sensi  dell'articolo
5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresi'  al  gestore  del
centro. Avverso il provvedimento di  revoca  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale competente. 
  6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma  1,  lettera
d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi  sostenuti  per  le
misure di cui ha indebitamente usufruito. 
  7. Quando la sussistenza dei  presupposti  per  la  valutazione  di
pericolosita' del richiedente ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,
emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli
9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza
ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). - 1.
          La  Commissione  territoriale  dichiara  inammissibile   la
          domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: 
                a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato  da
          uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra  e  possa
          ancora avvalersi di tale protezione; 
                b) il richiedente ha reiterato identica domanda  dopo
          che  sia  stata  presa  una  decisione   da   parte   della
          Commissione stessa senza addurre nuovi elementi  in  merito
          alle sue condizioni personali o  alla  situazione  del  suo
          Paese di origine. 
              1-bis. Nei casi di  cui  al  comma  1,  la  domanda  e'
          sottoposta ad esame preliminare  da  parte  del  Presidente
          della Commissione, diretto ad accertare se emergono o  sono
          stati addotti, da parte del  richiedente,  nuovi  elementi,
          rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento  della  protezione
          internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a),
          il Presidente della Commissione procede anche all'audizione
          del   richiedente   sui   motivi   addotti    a    sostegno
          dell'ammissibilita' della domanda nel suo  caso  specifico.
          Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione,
          prima di adottare la decisione di inammissibilita' comunica
          al richiedente che ha facolta'  di  presentare,  entro  tre
          giorni  dalla  comunicazione,   osservazioni   a   sostegno
          dell'ammissibilita' della domanda e  che,  in  mancanza  di
          tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.".