Art. 4 
 
                           Documentazione 
 
  1. Al richiedente  e'  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
richiesta  asilo  valido  nel  territorio  nazionale  per  sei  mesi,
rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150. 
  2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6,  la  questura
rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua
qualita' di richiedente protezione  internazionale.  L'attestato  non
certifica l'identita' del richiedente. 
  3. La ricevuta  attestante  la  presentazione  della  richiesta  di
protezione    internazionale    rilasciata    contestualmente    alla
verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis,
del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni, come  introdotto  dal  presente  decreto,  costituisce
permesso di soggiorno provvisorio. 
  4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del  permesso
di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza
di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti  dal
presente decreto. 
  5. La questura puo' fornire al richiedente un documento di  viaggio
ai sensi dell'articolo 21 della legge  21  novembre  1967,  n.  1185,
quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono  necessaria
la presenza in un altro Stato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo 1 settembre 2011, n. 150 recante: "Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
          2009,  n.  69"  (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          settembre 2011,  n.  220),  come  modificato  dal  presente
          decreto. 
              "Art.   19   (Delle   controversie   in   materia    di
          riconoscimento della protezione internazionale).  -  1.  Le
          controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
          provvedimenti  previsti  dall'articolo   35   del   decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal  rito
          sommario di cognizione, ove non diversamente  disposto  dal
          presente articolo. 
              2.  E'  competente  il   tribunale,   in   composizione
          monocratica,  del  capoluogo  del  distretto  di  corte  di
          appello in cui ha sede la Commissione territoriale  per  il
          riconoscimento della protezione internazionale o la sezione
          che   ha   pronunciato    il    provvedimento    impugnato.
          Sull'impugnazione   dei    provvedimenti    emessi    dalla
          Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente
          il tribunale, in composizione  monocratica,  del  capoluogo
          del distretto di  corte  di  appello  in  cui  ha  sede  la
          Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il
          provvedimento di cui e' stata dichiarata  la  revoca  o  la
          cessazione.  Nel  caso  di  ricorrenti  presenti   in   una
          struttura di accoglienza governativa o in una struttura del
          sistema di protezione  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  ovvero
          trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del  decreto
          legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e'  competente  il
          tribunale in composizione  monocratica,  che  ha  sede  nel
          capoluogo di distretto di corte di appello in cui  ha  sede
          la struttura ovvero il centro. 
              3. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla notificazione del  provvedimento,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero, e puo' essere  depositato  anche  a  mezzo  del
          servizio   postale   ovvero   per   il   tramite   di   una
          rappresentanza diplomatica o  consolare  italiana.  In  tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi  all'autorita'  consolare.  Nei
          casi di cui  all'articolo  28-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e nei casi  in  cui  nei
          confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento
          di trattenimento nei centri  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  i  termini
          previsti dal presente comma sono ridotti della meta'. 
              4. La proposizione  del  ricorso  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento  impugnato,  tranne  che  nelle
          ipotesi in cui il ricorso viene proposto: 
                a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
          adottato un provvedimento di trattenimento in un centro  di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286; 
                b)   avverso   il    provvedimento    che    dichiara
          inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
          internazionale; 
                c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta
          infondatezza ai sensi dell'articolo  32,  comma  1  lettera
          b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25  e
          successive modificazioni; 
                d) avverso il provvedimento  adottato  nei  confronti
          dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettera
          c) del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25  e
          successive modificazioni. 
              5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c)  e
          d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  puo'
          essere sospesa secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5.
          L'ordinanza di cui all'articolo 5,  comma  1,  e'  adottata
          entro cinque giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  di
          sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del
          comma 4, quando l'istanza di  sospensione  e'  accolta,  al
          ricorrente e'  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
          richiesta asilo. 
              5-bis.  La  proposizione  del  ricorso  o  dell'istanza
          cautelare ai sensi del comma  5  non  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento che dichiara,  per  la  seconda
          volta, inammissibile la  domanda  di  riconoscimento  della
          protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29,  comma
          1 lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.
          25, e successive modificazioni. 
              6. Il ricorso e il decreto di  fissazione  dell'udienza
          sono notificati, a cura della cancelleria,  all'interessato
          e  al  Ministero  dell'interno,   presso   la   Commissione
          nazionale   ovvero   presso   la   competente   Commissione
          territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero. 
              7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
          di  primo  grado,  puo'  stare  in   giudizio   avvalendosi
          direttamente di propri dipendenti o  di  un  rappresentante
          designato  dalla  Commissione  che   ha   adottato   l'atto
          impugnato. Si applica, in  quanto  compatibile,  l'articolo
          417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. 
              8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'
          depositare tutti gli atti e la documentazione  che  ritiene
          necessari  ai  fini  dell'istruttoria  e  il  giudice  puo'
          procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari
          per la definizione della controversia. 
              9. Entro sei mesi dalla presentazione del  ricorso,  il
          Tribunale decide, sulla base degli  elementi  esistenti  al
          momento della  decisione,  con  ordinanza  che  rigetta  il
          ricorso  ovvero  riconosce  al  ricorrente  lo  status   di
          rifugiato o di  persona  cui  e'  accordata  la  protezione
          sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello  decide
          sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
          Entro lo stesso termine,  la  Corte  di  Cassazione  decide
          sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato
          dalla Corte d'Appello. 
              9-bis.  L'ordinanza  di  cui  al  comma  9  nonche'   i
          provvedimenti di cui all'articolo 5  sono  comunicati  alle
          parti a cura della cancelleria. 
              10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
          urgenza.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis
          del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  come
          modificato dal presente decreto. 
              "Art.  26  (Istruttoria  della  domanda  di  protezione
          internazionale). - Omissis. 
              2. La  questura,  ricevuta  la  domanda  di  protezione
          internazionale, redige il verbale delle  dichiarazioni  del
          richiedente   su   appositi   modelli   predisposti   dalla
          Commissione nazionale, a cui e' allegata la  documentazione
          prevista  dall'  articolo  3  del  decreto  legislativo  19
          novembre  2007,  n.  251.  Il  verbale   e'   approvato   e
          sottoscritto dal richiedente cui ne  e'  rilasciata  copia,
          unitamente alla copia della documentazione allegata. 
              2-bis. Il verbale di cui al comma 2  e'  redatto  entro
          tre giorni lavorativi dalla manifestazione  della  volonta'
          di  chiedere  la  protezione  ovvero   entro   sei   giorni
          lavorativi nel caso  in  cui  la  volonta'  e'  manifestata
          all'Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I  termini   sono
          prorogati di dieci giorni  lavorativi  in  presenza  di  un
          elevato  numero  di  domande  in  conseguenza   di   arrivi
          consistenti e ravvicinati di richiedenti. 
              Omissis". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 della  legge  21
          novembre 1967, n. 1185  recante:  "Norme  sui  passaporti",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  1967,  n.
          314: 
              "Art.  21.  Possono  essere  rilasciati   e   rinnovati
          passaporti  speciali,  lasciapassare  ed  altri   consimili
          documenti,  equipollenti  al  passaporto,  in   favore   di
          stranieri e di apolidi, quando cio' sia previsto da accordi
          internazionali.".