Art. 8 
 
                       Sistema di accoglienza 
 
  1.  Il  sistema   di   accoglienza   per   richiedenti   protezione
internazionale si basa sulla leale collaborazione tra  i  livelli  di
governo interessati, secondo le forme di  coordinamento  nazionale  e
regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di  prima
accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11  e
una fase di seconda  accoglienza  disposta  nelle  strutture  di  cui
all'articolo 14. 
  2.  Le  funzioni  di  soccorso  e  prima  assistenza,  nonche'   di
identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite
ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29  dicembre  1995,  n.  563
          reca: "Disposizioni urgenti  per  l'ulteriore  impiego  del
          personale delle Forze  armate  in  attivita'  di  controllo
          della  frontiera  marittima  nella  regione   Puglia",   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  31  ottobre  1995,  n.
          255.