Art. 9 
 
                     Misure di prima accoglienza 
 
  1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento  delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica,  lo
straniero e' accolto nei  centri  governativi  di  prima  accoglienza
istituiti  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   sentita   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  secondo  la  programmazione  e   i   criteri
individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale  e  dai  Tavoli  di
coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16. 
  2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere affidata ad
enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi  di  comuni,  ad
enti pubblici o privati che operano nel  settore  dell'assistenza  ai
richiedenti asilo o agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza
sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
  3. Le strutture allestite ai sensi  del  decreto-legge  30  ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
1995, n. 563, possono essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, alle finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto  svolgono  le  funzioni  di  cui  al
presente articolo. 
  4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le  liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle
strutture di cui al comma 1. Il richiedente e' accolto per  il  tempo
necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove
non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed
all'avvio della procedura di esame della  medesima  domanda,  nonche'
all'accertamento  delle  condizioni  di  salute   diretto   anche   a
verificare,  fin  dal  momento  dell'ingresso  nelle   strutture   di
accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita'  ai  fini
di cui all'articolo 17, comma 3. 
  5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4,  il
richiedente che ne faccia richiesta,  anche  in  pendenza  dell'esame
della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, e'
trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate  anche
tenendo conto delle  particolari  esigenze  del  richiedente  di  cui
all'articolo 17. In caso  di  temporanea  indisponibilita'  di  posti
nelle strutture di cui all'articolo 14,  il  richiedente  rimane  nei
centri di  cui  al  presente  articolo,  per  il  tempo  strettamente
necessario  al  trasferimento.   Il   richiedente   portatore   delle
particolari esigenze di cui all'articolo  17  e'  trasferito  in  via
prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n 281 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, si veda
          nelle nota all'articolo 8.