Art. 2 
 
 
                             Apprendisti 
 
  1. Sono destinatari dei trattamenti  di  integrazione  salariale  i
lavoratori     assunti     con     contratto     di     apprendistato
professionalizzante. 
  2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle  dipendenze  di
imprese per  le  quali  trovano  applicazione  le  sole  integrazioni
salariali   straordinarie,   sono   destinatari    dei    trattamenti
straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di
intervento per crisi aziendale  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
lettera  b).  Nei  casi  in  cui  l'impresa  rientri  nel  campo   di
applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle
straordinarie, oppure delle sole  integrazioni  salariali  ordinarie,
gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei
trattamenti ordinari di integrazione salariale. 
  3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli
obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali  di  cui
essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni. Alle contribuzioni di cui  al  primo  periodo  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  22,  comma  1,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di  sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo  di  apprendistato  e'
prorogato  in  misura  equivalente   all'ammontare   delle   ore   di
integrazione salariale fruite. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta l'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2007): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              773. Con effetto sui periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione  dovuta  dai
          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non
          artigiani e'  complessivamente  rideterminata  nel  10  per
          cento della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e' stabilita  la  ripartizione
          del  predetto  contributo  tra  le  gestioni  previdenziali
          interessate. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
          applicano anche con riferimento agli obblighi  contributivi
          previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
          degli apprendisti. Con riferimento ai periodi  contributivi
          di  cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni
          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  occorrenti  per  le
          assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di  cui
          all'art. 16 della legge 21 dicembre 1978,  n.  845.  Per  i
          datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero  di
          addetti pari o inferiore a  nove  la  predetta  complessiva
          aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi  datori  di
          lavoro e' ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  del
          contratto   e   limitatamente   ai   soli   contratti    di
          apprendistato  di  8,5  punti  percentuali  per  i  periodi
          contributivi maturati nel primo anno di contratto  e  di  7
          punti percentuali per i periodi contributivi  maturati  nel
          secondo anno di contratto, restando  fermo  il  livello  di
          aliquota del  10  per  cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al  secondo.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavoratori  assunti  con
          contratto di apprendistato ai sensi del capo I  del  titolo
          VI del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e
          successive modificazioni, sono estese  le  disposizioni  in
          materia di indennita' giornaliera di  malattia  secondo  la
          disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
          la relativa contribuzione e' stabilita con  il  decreto  di
          cui al secondo periodo del presente comma.". 
              Si riporta l'art. 22, comma 1, della legge 12  novembre
          2011, n. 183: 
              "Art.  22.  Apprendistato,  contratto  di   inserimento
          donne,   part-time,   telelavoro,   incentivi   fiscali   e
          contributivi 
              1. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  per  i   contratti   di
          apprendistato stipulati successivamente alla medesima  data
          ed entro il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto ai datori  di
          lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un  numero  di
          addetti pari o inferiore a nove, uno  sgravio  contributivo
          del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta
          ai sensi dell'art. 1,  comma  773,  quinto  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi  contributivi
          maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il
          livello  di  aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi
          contributivi maturati negli anni di contratto successivi al
          terzo.  Con  effetto  dal  1°   gennaio   2012   l'aliquota
          contributiva pensionistica per gli iscritti  alla  gestione
          separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335, e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate  di
          un punto percentuale. All'art. 7, comma 4, del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le
          parole:  «lettera  i)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «lettera m)». 
              Note all'art. 3: 
              Si riporta l'art. 26 della legge 28 febbraio  1986,  n.
          41 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986): 
              "Art. 26.  Per  i  periodi  settimanali  decorrenti  da
          quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai
          lavoratori a  titolo  di  integrazione  salariale,  nonche'
          quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed
          assistenziali sostitutive  della  retribuzione,  che  danno
          luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della
          retribuzione non inferiore all'80 per cento,  sono  ridotte
          in  misura  pari  all'importo  derivante  dall'applicazione
          delle  aliquote  contributive  previste  a   carico   degli
          apprendisti  alle  lettere  a)  e  b)  dell'art.  21  della
          presente legge. La riduzione medesima  non  si  applica  ai
          trattamenti  di   malattia   e   di   maternita',   nonche'
          all'indennita' di richiamo alle armi.". 
              Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
          69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13  maggio
          1988, n. 153, e successive modificazioni (Norme in  materia
          previdenziale, per il miglioramento  delle  gestioni  degli
          enti portuali ed altre disposizioni urgenti): 
              "Art. 2. 1. Per i  lavoratori  dipendenti,  i  titolari
          delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
          derivanti da  lavoro  dipendente,  i  lavoratori  assistiti
          dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale
          statale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i
          dipendenti e  pensionati  degli  enti  pubblici  anche  non
          territoriali, a decorrere dal periodo di paga in  corso  al
          1°  gennaio  1988,  gli  assegni  familiari,  le  quote  di
          aggiunta di famiglia, ogni altro  trattamento  di  famiglia
          comunque denominato e la maggiorazione di cui all' art.  5,
          D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
          dalla  L.  25  marzo  1983,  n.  79  ,  cessano  di  essere
          corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le  condizioni
          previste  dalle   disposizioni   del   presente   articolo,
          dall'assegno per il nucleo familiare. 
              2.  L'assegno  compete  in  misura   differenziata   in
          rapporto al numero dei componenti ed al reddito del  nucleo
          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
          I livelli di reddito della predetta tabella sono  aumentati
          di  lire  dieci  milioni  per  i   nuclei   familiari   che
          comprendono soggetti che si trovino, a causa di  infermita'
          o difetto fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro,  ovvero,
          se  minorenni,  che  abbiano  difficolta'   persistenti   a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
          medesimi livelli di reddito  sono  aumentati  di  lire  due
          milioni se i soggetti di cui  al  comma  1  si  trovano  in
          condizioni di vedovo o  vedova,  divorziato  o  divorziata,
          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con
          effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
          cui al comma 6 facciano parte due o piu'  figli,  l'importo
          mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire  20.000
          per ogni figlio, con esclusione del primo. 
              3. Si osservano, per quanto non previsto  dal  presente
          articolo, le norme contenute nel testo unico sugli  assegni
          familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n.  797,  e
          successive modificazioni e integrazioni, nonche'  le  norme
          che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti  le
          materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
          trattamento di famiglia comunque denominato. 
              4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia
          comunque denominati, per  effetto  delle  disposizioni  del
          presente decreto,  non  comporta  la  cessazione  di  altri
          diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad
          essa connessi. 
              5. Sono fatti  salvi  gli  aumenti  per  situazioni  di
          famiglia spettanti al personale in servizio  all'estero  ai
          sensi degli articoli 157, 162 e 173 del  D.P.R.  5  gennaio
          1967, n. 18, nonche' dell'art. 12, D.P.R. 23 gennaio  1967,
          n. 215, e degli articoli 26 e 27, L.  25  agosto  1982,  n.
          604. 
              6. Il nucleo familiare e'  composto  dai  coniugi,  con
          esclusione  del  coniuge   legalmente   ed   effettivamente
          separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art.  38
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
          n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero,  senza
          limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
          difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e   permanente
          impossibilita' di dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro.  Del
          nucleo familiare possono far parte, alle stesse  condizioni
          previste per i figli ed equiparati, anche  i  fratelli,  le
          sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a  18  anni  compiuti
          ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
          infermita' o difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e
          permanente  impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo
          lavoro, nel caso in cui essi siano  orfani  di  entrambi  i
          genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione  ai
          superstiti. 
              6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui  al
          comma 6 il coniuge ed i figli ed  equiparati  di  cittadino
          straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
          Repubblica, salvo che dallo Stato di cui  lo  straniero  e'
          cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita'  nei
          confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
          convenzione internazionale in  materia  di  trattamenti  di
          famiglia. L'accertamento degli  Stati  nei  quali  vige  il
          principio di reciprocita' e' effettuato  dal  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro
          degli affari esteri. 
              7. Le variazioni del  nucleo  familiare  devono  essere
          comunicate al soggetto  tenuto  a  corrispondere  l'assegno
          entro trenta giorni dal loro verificarsi. 
              8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola
          persona qualora la  stessa  sia  titolare  di  pensione  ai
          superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta'  inferiore
          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
          difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e   permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 
              8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non  puo'  essere
          concesso piu' di un assegno. Per  i  componenti  il  nucleo
          familiare cui l'assegno e'  corrisposto,  l'assegno  stesso
          non e' compatibile con altro assegno o diverso  trattamento
          di famiglia a chiunque spettante. 
              9.  Il  reddito  del  nucleo  familiare  e'  costituito
          dall'ammontare  dei  redditi  complessivi,   assoggettabili
          all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno  solare
          precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
          corresponsione dell'assegno fino  al  30  giugno  dell'anno
          successivo. Per la corresponsione  dell'assegno  nel  primo
          semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
          conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del
          reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi  natura,
          ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli  soggetti  a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non  si  computano
          nel  reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto   comunque
          denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,
          nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.
          L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
          dichiarazione, la cui sottoscrizione  non  e'  soggetta  ad
          autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni  di
          cui all' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  L'ente
          al  quale  e'  resa  la  dichiarazione  deve   trasmetterne
          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del
          dichiarante. 
              10. L'assegno non spetta se la  somma  dei  redditi  da
          lavoro dipendente,  da  pensione  o  da  altra  prestazione
          previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
          70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 
              11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
              12.  I  livelli  di  reddito  previsti  nella   tabella
          allegata  al  presente  decreto  e  le  loro  maggiorazioni
          stabilite  dal  comma  2  sono  rivalutati  annualmente   a
          decorrere dall'anno 1989, con  effetto  dal  1°  luglio  di
          ciascun anno, in misura pari  alla  variazione  percentuale
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra  l'anno
          di  riferimento   dei   redditi   per   la   corresponsione
          dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 
              12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il  rinvio
          di cui all' art. 4 del decreto-legge  14  luglio  1980,  n.
          314, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1980, n. 440 , continua ad avere ad oggetto  la  disciplina
          sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797 , e successive modificazioni e integrazioni. 
              13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel
          presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui,
          a decorrere  dal  1988.  Ad  esso  si  fa  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini del bilancio triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo  specifico
          accantonamento. 
              14.  Il  Ministero  del  tesoro   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.". 
              Si riporta l'art. 2, comma 17, della legge 28  dicembre
          1995, n. 549 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica): 
              "Art. 2. (Omissis). 
              17. Nel settore agricolo,  ai  soli  fini  del  calcolo
          delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario  medio
          convenzionale rilevato nel 1995.  Per  quanto  riguarda  il
          trattamento concesso per intemperie stagionali nel  settore
          edile, gli importi  massimi  della  integrazione  salariale
          sono pari  a  quelli  vigenti  in  base  al  secondo  comma
          dell'articolo unico della legge 13  agosto  1980,  n.  427,
          come sostituito dall'art. 1, comma 5, del  D.L.  16  maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  19
          luglio 1994, n.  451,  incrementati  del  20  per  cento  e
          successivamente adeguati nelle misure ivi previste.".