Art. 3 
 
 
                               Misura 
 
  1. Il trattamento di  integrazione  salariale  ammonta  all'80  per
cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore
per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il
limite dell'orario contrattuale. Il trattamento  si  calcola  tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo
di paga. Nel caso in cui  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  sia
effettuata con ripartizione dell'orario su  periodi  ultrasettimanali
predeterminati, l'integrazione  e'  dovuta,  nei  limiti  di  cui  ai
periodi  precedenti,  sulla  base  della  durata  media   settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. 
  2.  Ai  lavoratori  con  retribuzione  fissa  periodica,   la   cui
retribuzione sia ridotta in conformita'  di  norme  contrattuali  per
effetto di una contrazione di  attivita',  l'integrazione  e'  dovuta
entro  i  limiti  di  cui  al  comma  1,  ragguagliando  ad  ora   la
retribuzione  fissa  goduta  in   rapporto   all'orario   normalmente
praticato. 
  3. Agli effetti dell'integrazione  le  indennita'  accessorie  alla
retribuzione  base,  corrisposte  con   riferimento   alla   giornata
lavorativa,  sono  computate  secondo  i  criteri   stabiliti   dalle
disposizioni di legge e  di  contratto  collettivo  che  regolano  le
indennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura  delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore. 
  4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in
tutto o in parte con premi  di  produzione,  interessenze  e  simili,
l'integrazione e' riferita al guadagno  medio  orario  percepito  nel
periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta. 
  5. L'importo del trattamento di cui al comma  1  e'  soggetto  alle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n.
41, e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi  massimi  mensili
seguenti, comunque rapportati  alle  ore  di  integrazione  salariale
autorizzate e per un massimo di dodici  mensilita',  comprensive  dei
ratei di mensilita' aggiuntive: 
  a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il
calcolo  del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei   di   mensilita'
aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24; 
  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento  per
il calcolo del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'
aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24. 
  6. Con  effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a  decorrere
dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)  e
b) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui
alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per  cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 
  7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso  di
malattia l'indennita' giornaliera di malattia, nonche'  la  eventuale
integrazione contrattualmente prevista. 
  8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non retribuite  e
per le assenze che non comportino retribuzione. 
  9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti  di  integrazione
salariale spetta, in rapporto al periodo  di  paga  adottato  e  alle
medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il
nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni. 
  10.  Gli  importi  massimi  di  cui  al  comma  5   devono   essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo  2,  comma
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore  del
20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi  in
favore delle imprese del  settore  edile  e  lapideo  per  intemperie
stagionali.