Art. 5 
 
 
                      Contribuzione addizionale 
 
  1. A carico delle imprese che presentano  domanda  di  integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: 
    a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le  ore  di  lavoro  non  prestate,  relativamente  ai
periodi di integrazione salariale ordinaria  o  straordinaria  fruiti
all'interno di uno o  piu'  interventi  concessi  sino  a  un  limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
    b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e  sino  a
104 settimane in un quinquennio mobile; 
    c) 15 per cento oltre il limite di cui alla  lettera  b),  in  un
quinquennio mobile.