Art. 11
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro a livello regionale e delle Province Autonome
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni
regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province
autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalita' di uffici
territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure
di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti
nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli
articoli 21 e 22;
c) disponibilita' di servizi e misure di politica attiva del
lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e
dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge
n. 68 del 1999;
2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) possibilita' di attribuire all'ANPAL, sulla base della
convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).
2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le
competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro, e in particolare:
a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione,
in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei
criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome
riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono
prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.
Note all'art. 11:
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all'articolo 1.
Si riporta l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
"Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici.
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu'
regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli
iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione
secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria
nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
valore di principio e di indirizzo per la legislazione
delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.
9.".