Art. 12
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di
accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale,
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica ed
organizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori,
in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui
all'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di
ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti
abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione
di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il
lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a
svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le
agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che
intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime
particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis),
nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".
Note all'art. 12:
Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003:
"Art. 7. Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti
principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata
per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello
nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di
cui al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del
presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda
e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica
del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della
efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.".
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
1.
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e
fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni
senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del
lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita'
imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di
percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano
la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che
rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi
del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento della attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.".