Art. 13
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del
nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione alla Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei
servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui
all'articolo 15 del presente decreto.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate
per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri
per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le
attivita' di rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le
esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in
uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una
convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati
individuali e dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato
nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di
programmazione approvati dalla Commissione Europea.
Note all'art. 13:
Si riporta l'articolo 4, comma 35, della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
(Omissis).
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati
telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati
anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.".
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e
correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme
per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della
L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 6. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. (Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi).
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i
lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro,
salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di
competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del
rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla
amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro alle quali essi
aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici, con riferimento
all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi
della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle
medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta
dei documenti con personale in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12
del 1979.".
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i
datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della
qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo
di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in
cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo,
nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza,
la comunicazione di cui al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
il primo comma e' sostituito dal seguente: "I datori di
lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi,
quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero
nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa
da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile
1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi".".
Si riporta l'articolo 1-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio
1999, n. 144):
"Art. 1-bis. Modelli dei dati contenuti nella scheda
anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e
soppressione di liste di collocamento.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il
formato di trasmissione ed il sistema di classificazione
dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si
utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici
approvati con decreti ministeriali 30 maggio 2001,
pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n.
196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e
speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare,
prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in
materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale
sistema di collocamento obbligatorio.".
Si riporta l'articolo 4-bis del citato decreto
legislativo n. 181 del 2000:
"Art. 4-bis. Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi.
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i
lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro,
salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di
lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il
datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio
della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore
di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di
informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo
giorno del mese successivo alla data di assunzione, della
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il
personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in
caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato,
a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di
lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole:
«o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze»
sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente
articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono
avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai
servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di
lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal
presente comma.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29
aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli
altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con
personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
Si riporta l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
"Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
(Omissis).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.".
Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.231:
"Art. 11. Assunzione della gente di mare.
1. Gli armatori e le societa' di armamento procedono
all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione
diretta. Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare
comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della
gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco.
2. La comunicazione di assunzione diretta deve
contenere:
a) le generalita' dell'armatore e della societa' di
armamento;
b) il nome e il numero della nave sulla quale
l'arruolato presta servizio;
c) le generalita' dell'arruolato e la sua posizione
anagrafica;
d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e
la durata;
g) la forma e la misura della retribuzione;
h) il luogo e la data di conclusione del contratto;
i) l'indicazione del contratto collettivo di lavoro
qualora applicato;
l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti
il rispetto di tutte le clausole del CCNL di categoria in
materia di assunzione dei lavoratori.
3. L'armatore e la societa' di armamento, inoltre, sono
tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente
di mare, nel cui ambito territoriale si e' verificato
l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto
di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.
4. Restano ferme tutte le norme del codice della
navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia
di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di
lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, vengono
definiti le modalita' di comunicazione dei dati di cui ai
commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i
contratti collettivi nazionali del settore marittimo
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate
dagli armatori e dalle societa' di armamento, comunque non
superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori
svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di
riserva e le modalita' di adempimento. E' preclusa in ogni
caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i
requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi
di lavoro per essere ammessi a prestare servizio di
navigazione.".
Si riporta l'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati):
"Art. 21.
I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la
cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni
successivi, quando trattasi di rapporti a tempo
indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia
avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.".
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.