Art. 14
Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi
informativi
1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS,
dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche'
dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,
contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e
formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, a
titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei
singoli soggetti interessati.
2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla
banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del
presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti
istituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sulle
politiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svolte
dall'ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle
banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di
lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istituto
un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
cosi' costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo
delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell'ISFOL;
f) un rappresentante dell'AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento
comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti
partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema
statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
Note all'art. 14:
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.