Art. 15
Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivita' di
formazione professionale e sistema informativo della formazione
professionale
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore
di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti
di formazione accreditati dalle regioni e province autonome,
definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle
regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo
della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi
formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in
tutto o in parte con risorse pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
l'ANPAL definisce le modalita' e gli standard di conferimento dei
dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della
formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e
province autonome.
4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono
alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276
del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del
lavoratore di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Note all'art. 15:
Per il testo dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note
all'articolo 34.